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Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) - disponibile dal 1° febbraio 2007 - contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia.
Il Registro è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, un fotografia completa dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.
In base alle disposizioni del Codice, il Registro è suddiviso in 5 sezioni: sezione A (agenti), sezione B (broker), sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione), sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta), sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari).
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, con l’eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c.auto.
Al Registro possono essere iscritte sia persone fisiche sia società: la ricerca nel RUI delle informazioni relative ad un intermediario può essere effettuata secondo queste due chiavi di accesso, oltre che per sezione di appartenenza.
Per le persone fisiche il Registro fornisce per ciascun intermediario i dati relativi a: nome e cognome, luogo e data di nascita, numero e data di iscrizione. Per gli agenti (sezione A) e i produttori diretti (sezione C) viene indicata anche la denominazione sociale delle imprese di assicurazione per cui essi svolgono l’attività di intermediazione.
Per le società il RUI riporta le seguenti informazioni: ragione o denominazione sociale, sede legale ed eventuali sedi secondarie, numero e data di iscrizione. Per le società di intermediazione iscritte nelle sezioni A e D è indicata anche la denominazione sociale delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività di intermediazione.
Relativamente alle persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B e alle società iscritte nelle sezioni A, B e D, è data evidenza dell’eventuale inoperatività temporanea, nonché della data di inizio e del termine del periodo di inattività.
Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D sono indicati anche gli eventuali Stati membri della UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) in cui operano e il regime di attività (stabilimento o libera prestazione di servizi).
Il presente Registro è aggiornato al 27 aprile 2007.
Si segnala che l’ISVAP ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della domanda da parte di un intermediario per procedere alla sua iscrizione, salva la necessità di eventuali richieste di integrazioni; non figurano, pertanto, nel
registro i nominativi dei soggetti per i quali è in corso l’istruttoria della domanda.
In attesa dell’iscrizione nel RUI, gli intermediari già presenti nei precedenti Albi nazionali degli agenti e dei broker e coloro che hanno maturato i titoli per l’iscrizione, possono continuare a svolgere senza interruzione la loro attività, a condizione di avere presentato regolare domanda come intermediari operativi.
Il Registro è aggiornato dall’ISVAP con le variazioni relative a ciascun intermediario comunicate dagli intermediari stessi e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Info » Norme e Decreti | 25/07/2012
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