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lug 25

Il codice civile disciplina il contratto di assicurazione

 

Il contratto di assicurazione è disciplinato dall'articolo 1882.

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

L'esercizio delle assicurazione - in base all'articolo 1883 del codice civile - si ha quando l'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Il contratto di assicurazione è il tipico contratto aleatorio: al momento della stipulazione le parti ignorano quali delle due ne trarrà vantaggio e in che misura in quanto tutto - spesso - dipende da circostanze future e incerte.

L'assicurato deve fornire all'assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio.

Se le dichiarazioni dell'assicurato risultano false o reticenti tali che con la mancanza di queste informazioni l'assicuratore non avrebbe accettato il contratto o lo avrebbe fatto a diverse condizioni, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto se l'assicurato ha agito con colpa grave o dolo.

L'assicurazione in base alla contratto aleatorio presuppone l'esistenza di un rischio, il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, la frantumazione del rischio attraverso la mutualità e l'autonomia dell'operazione.

Il rischio è un evento futuro e incerto e spesso dannoso.

Il contratto di assicurazione in base all'articolo 1919 del codice civile può essere fatto sulla vita propria o di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o un suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il contratto deve essere approvato per iscritto.

L'articolo 1920 del codice civile stabilisce che l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è valida. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.

L'articolo 1921 cc indica la possibilità di revoca del beneficiario infatti la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo 1920 del codice civile.

Il mancato pagamento dei premi può comportare la cessazione del contratto.

È importante leggere sempre con attenzione la nota informativa e le condizioni generali del contratto di assicurazione

Info » Norme e Decreti | 25/07/2012