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lug 25

Glossario Assicurativo

Abbuono

Rimborso di quota di premio pagata su un contratto annullato per sostituzione, che viene riportato nella polizza sostitutiva.

Abbuono (divieto di)

È vietato agli operatori del mercato assicurativo abbuonare agli assicurati sulla vita le provvigioni, o concedere altri abbuoni (anche sotto forma di doni, eccetto quelli di irrilevante valore) nell’ambito del Ramo Vita. La norma vuole evitare la concorrenza esasperata.

Aborto

Evento indennizzabile quando comporta ricovero. Tuttavia le polizze Malattia non comprendono mai l’interruzione volontaria della gravidanza.

Vedi anche Malattia, e Parto.

Accessori (del premio)

È una maggiorazione del premio netto, espressa in percentuale e/o in cifra assoluta, che pur essendo indicata separatamente, forma parte integrante del premio stesso e con esso costituisce il premio imponibile.

Accessori (del veicolo)

Il termine ricorre frequentemente nel Ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audioriproduttori, condizionatori d’aria, antinebbia, ecc.).

Molte imprese distinguono i c. d. optional (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all’acquisto.

Spesso la presenza di accessori o optional comporta tassazioni di premio più elevate, applicazione di scoperti e/o franchigie.

Accidentalità

Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall’assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile.

Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell’accidentalità. Ma se l’imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc.), l’ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale.

Acconto (sulla liquidazione definitiva del danno)

È la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell’ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l’accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile.

Accordo (delle parti)

È uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando alla proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura deglia affari e degli usi, segue l'accettazione dell'altra parte contrattuale.

Nell'assicurazione vita l'accordo si ha quando: la polizza viene sottoscritta dal contraente e/o dall'assicurato, oppure quando l'impresa rilascia al contraente la polizza o gli invia per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Vedi anche Causa (del contratto).

Accordo natanti da diporto

Accordo, definito anche A.NA.DI., al quale possono aderire le imprese che esercitano il Ramo Trasporti con specifico riferimento al settore delle navi ed imbarcazioni da diporto. Tutte le imprese aderenti, prima che vigessero le norme sulla concorrenza, utilizzavano un medesimo capitolato di polizza.

Acqua condotta

Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate.

Forma oggetto di garanzia in polizza Incendio e globale fabbricati.

Addizionali

Vedi Accessori (del premio).

Agente di assicurazione

Secondo la definizione fornita dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, "è agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia".

Tale definizione, frutto di faticosi compromessi, specifica gli aspetti tipici dell’attività di agente di assicurazione, ovvero evidenzia:

  • il requisito legale dell’iscrizione all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

  • lo svolgimento professionale di tale attività, esclusa quindi la marginalità, l’occasionalità e l’accessorietà;

  • il rischio di impresa, il rischio cioè di coprire con i ricavi le spese gestionali o la remunerazione del proprio lavoro;

  • la gestione e l’incremento degli affari assicurativi dell’agenzia.

Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di assicurazione; ma, per comune accezione, è agenzia di assicurazione la struttura periferica di un’impresa di assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi.

La generica identificazione dell’agenzia di assicurazione con la struttura periferica di un’impresa di assicurazione ha esteso impropriamente l’uso di tale terminologia. Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni:

  • si ha agenzia di assicurazione in appalto o in gestione libera, quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione.

  • si ha agenzia di assicurazione in economia o in gestione diretta, quando vi è preposto personale subordinato dell’impresa di assicurazione (vedi Gerenza).

Aggravamento (del rischio)

Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l’aggravamento si è verificato. L’assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale che non avesse consentito l’assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio.

Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall’origine.

Vedi anche Dichiarazioni inesatte o reticenti.

Aggressioni

Possono determinare infortuni dovuti ad atti violenti subiti dall’assicurato a seguito di tumulti, scioperi o semplicemente atti di teppismo o rapina.

Perché gli infortuni sofferti a seguito di aggressionib siano compresi in garanzia non ci dovrà essere stata parte attiva dell’assicurato agli stessi atti violenti. Egli deve, in buona sostanza, essere vittima incolpevole di tali manifestazioni.

Albo broker

È istituito presso il Ministero dell’Industria; la sua tenuta è affidata alla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. E’ diviso in due sezioni: la prima per l’iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l’iscrizione delle società.

Tanto in una sezione, quanto nell’altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo.

Albo broker (iscrizione)

L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio).

Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie.

Albo nazionale degli agenti di assicurazione

La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l’attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione.

Per l’iscrizione all’Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest’ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l’aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un’impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un’impresa o di un’agenzia di assicurazione.

L’Albo è suddiviso in due sezioni:

  • alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento dell’attività connessa con tale incarico;

  • alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall’Albo.

La legge ha istituito presso il Ministero dell’Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all’Albo.

La commissione nazionale è altresì organo consultivo del Ministero dell’Industria per tutte le questioni concernenti la tenuta dell’Albo.

Albo nazionale degli agenti di assicurazione (iscrizione)

L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti, tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici o agenzie).

Alea

Incertezza, casualità. L’assicurazione è un tipico contratto aleatorio.

Vedi anche Probabilità.

Alienazione delle cose assicurate

Vedi Cose assicurate (alienazione).

All risks

Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.).

ll termine, di uso comune, anche se viene attribuito a polizze di ampia portata, ha tuttavia un significato più commerciale che tecnico, dato che non esistono, di fatto, polizze che garantiscono contro ogni e qualsiasi rischio.

Alluvioni

Vedi Eventi catastrofali.

Alpinismo

L’alpinismo è di norma incluso tra gli sports pericolosi e come tali non sono indennizzabili gli infortuni sofferti praticando tale sport. Tuttavia alcune imprese differenziano, facendo riferimento alla cosiddetta "scala di Monaco", la difficoltà delle scalate e comprendono in garanzia gli infortuni sino al secondo o terzo grado di detta scala.

L’accesso ai ghiacciai è spesso parificato all’alpinismo, anche se non comporta vere e proprie scalate di roccia.

Altre assicurazioni

Il contraente e l’assicurato sono tenuti a dichiarare l’esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi.

L’omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all’indennità pattuita.

La norma ha il duplice scopo di evitare comportamenti speculativi e di evitare esposizioni che saturino eventuali trattati di riassicurazione.

Vedi anche Assicurazione presso diversi assicuratori e Coassicurazione (indiretta).

Amministrazione straordinaria

È il regime cui viene sottoposta l’impresa assicuratrice a carico della quale sono state rilevate dall’I.S.V.A.P. gravi irregolarità.

Vedi anche Commissariamento.

Ammortamento (assicurazione vita)

È il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.

Anamnesi

Vedi Questionario anamnestico.

Annegamento

L’annegamento è un evento letale in quanto provoca la morte per asfissia.

Pur non avendo tale evento tutte le caratteristiche specifiche dell’infortunio, le polizze Infortuni normalmente lo comprendono in garanzia.

Vedi anche Asfissia.

Annullabilità e risoluzione (contratti in violazione di legge)

Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.

Anticipata risoluzione (del contratto assicurativo)

Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell’assicurato (che comunica all’assicuratore la cessazione del rischio), dell’assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull’aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.

Vedi anche Cessazione del rischio, Dichiarazioni precontrattuali, Aggravamento del rischio, Diminuzione del rischio.

Antieconomicità

Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all’atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo.

In detta situazione, viene corrisposto all’avente diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nell’art. 2058 del C.c., che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga "per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore".

L’impresa non può che liquidare il danno tenendo conto dell’economicità delle riparazioni e quindi in funzione della rivalutazione che il bene subisce, ma non può pagare più del valore del bene stesso al momento del sinistro, in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento.

Appalto (agenzia in)

Vedi Agenzia di assicurazione.

Appendice

Atto contrattuale rilasciato posteriormente all’emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione.

Può anche comportare aumento o diminuzione del premio.

Con analogo atto (detto "di regolazione") si procede al calcolo del premio dovuto dall’assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio.

Appropriazione indebita

È il reato contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Da non confondere con i reati di malversazione (art. 315 C.p.) e di peculato (art. 314 C.p.), commessi dal pubblico ufficiale che si appropria di denaro o cose di privati, nel primo caso; di cose della Pubblica Amministrazione, detenute per ragioni di ufficio o di servizio, nel secondo.

Approvazione (delle tariffe)

Attuata con decreto ministeriale in ordine ai Rami Vita e R.C. obbligatoria auto e natanti (prima che ne intervenisse la liberalizzazione).

Vedi Liberalizzazione.

Arbitrato

Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell’intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell’autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita.

Di norma, si ricorre all’arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l’interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell’Autorità Giudiziaria.

Arretrato (premio)

Premio o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato.

Asfissia

Si tratta di un evento che, pur non avendo la peculiarità della definizione infortunio viene spesso genericamente compreso fra gli eventi assicurabili. Infatti l’asfissia è una conseguenza letale di una lesione che si produce a poco a poco con il soffocamento per mancanza di ossigeno e quindi è priva del requisito della violenza (che significa effetto/causa repentino).

Vedi anche Infortunio e Annegamento.

Assenso (assicurazione vita)

È richiesto all’assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto.

Assicurato

È il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni (alle cose o al patrimonio), viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppurre no, ma deve comunque avere interesse all’assicurazione.

Nelle assicurazioni contro i Danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l’assicurazione e, spesso, non vi è coincidenza fra il medesimo ed il contraente. Le prestazioni relative a queste assicurazioni (danni alla persona e sulla vita) possono essere erogate ad un soggetto - il beneficiario - che in certi casi può coincidere con il contarente o con l’assicurato, oppure può essere una terza persona diversa da queste due.

Assicuratore

Vedi Impresa (di assicurazione).

Nel linguaggio comune questo termine indica impropriamente chi è a contatto con la clientela (agente, subagente, produttore, broker).

Assicurazione (contratto di)

È il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita.

Assicurazione (definizione)

Attività economica in base alla quale l’assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi.

Il termine "assicurazione" deriva da assecurare: "ad" più "securus", nel senso di "rendere certo".

Assicurazione (della responsabilità civile)

È l’assicurazione del patrimonio dell’assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell’assicurato medesimo. Infatti, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per un fatto accaduto durante la validità dell’assicurazione, e ciò entro il limite del massimale.

Trattasi di un’assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno dell’accennata diminuzione patrimoniale.

Viene comunemente detta assicurazione R.C. e riguarda vari ambiti: R.C. auto e natanti, R.C. generale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento, ecc.

Vedi anche R.C. (varie).

Assicurazione (di secondo rischio)

È la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

Assicurazione (durata)

Vedi Durata (dell'assicurazione).

Assicurazione (in nome altrui)

È l’assicurazione stipulata da un contraente che non ha il potere di impegnare il soggetto per il quale stipula e che agisce, quindi, come "falso" procuratore di quest’ultimo.

In tal caso, l’interessato (nel cui nome è stata fatta l’assicurazione) può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma fino alla ratifica o al rifiuto di questa il "falso" procuratore è obbligato personalmente nei confronti dell’assicuratore e, in particolare, gli deve i premi in corso all’atto del rifiuto della ratifica.

Assicurazione (per conto altrui o per conto di chi spetta)

È l’assicurazione stipulata da un soggetto per conto di un altro soggetto individuato (es. dipendente assicurato contro gli Infortuni, per patto sindacale, dal datore di lavoro) o individuabile al momento del sinistro (es. conducente del veicolo nel momento in cui si verifica l’incidente stradale: la responsabilità civile di detto conducente, non individuato, è stata assicurata, insieme con la propria, dal proprietario del veicolo stesso).

Nell’assicurazione sulla vita, è il contratto in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, nell’interesse ed a favore della stessa.

Assicurazione (presso diversi assicuratori)

Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell’avviso, la perdita dell’indennità su tutti i contratti.

Anche dell’avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l’assicurato può chiedere l’indennità come da contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Assicurazione (rami danni)

Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell’allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R.C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.).

Assicurazione a favore di un terzo

È il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente.

Vedi anche Beneficiario, Designazione beneficiaria.

Assicurazione con visita medica

È un’assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell’assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un’apposita visita medica e, se del caso, di ulteriori accertamenti sanitari.

Vedi anche Assicurazione senza visita medica.

Assicurazione del T.F.R.

È un’assicurazione collettiva stipulata dai datori di lavoro per accantonare il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da corrispondere in caso di interruzione del rapporto di lavoro stesso.

Vedi anche Assicurazioni collettive, Assicurazioni di gruppo.

Assicurazione di capitalizzazione

È un’assicurazione sulla vita nella quale l’obbligo dell’assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell’assicurato, ma garantisce solamente l’ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazione finanziaria e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza quindi tener conto dell’età dell’assicurato.

Vedi anche Assicurazioni per il caso di vita, Assicurazioni per il caso di morte e Assicurazioni miste.

Assicurazione fluttuante

Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo.

La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell’assicurato con una regolazione finale del premio dovuto.

Assicurazione obbligatoria (dei veicoli a motore e dei natanti)

La legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G.U. del 3/1/1970, introduceva anche in Italia l’obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie che subiva poi profonde modificazioni per effetto della legge 26/2/1977 n. 39.Il recepimento delle Direttive Comunitarie, inoltre, ha comportato la totale liberalizzazione delle tariffe, prima amministrate, a partire dal 1994.

Per effetto di tale recepimento non è venuto meno l’obbligo della assicurazione, mentre viene a cessare l’obbligo per l’impresa di prestare l’assicurazione.

Tuttavia da più parti si auspica una radicale riforma della materia e già sono state presentate proposte in questo senso (proposta di legge approvata dal Senato il 24/3/1993), innovative sotto il profilo della quantificazione del danno (ad es. danno morale ai familiari, ecc.) di cui si prevede un lungo iter parlamentare.

Assicurazione parziale

Vedi Sottoassicurazione.

Assicurazione senza visita medica

È un’assicurazione che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte, viene stipulata in base alle dichiarazioni scritte dell’assicurando e non necessita degli esiti di un’apposita visita medica.

Un’assicurazione Vita può essere stipulata nella forma senza visita medica quando:

- il capitale garantito per il caso di morte non supera i un ammontare stabilito da ciascuna impresa (ad esempio 100 milioni);

- l’età dell’assicurando non supera un età stabilita da ciascun impresa (generalmente 60 anni).

Assicurazione sulla vita

Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data.

Vedi anche Assicurazione con visita medica.

Assicurazione sulla vita di un terzo

È l’assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell’interesse ed a favore di questa, sia nell’interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l’assicurazione, se questa è operante per il caso morte.

Vedi anche Assenso, Assicurazione (per conto altrui e per conto di chi spetta), Assicurazione a favore di un terzo.

Assicurazione sulla vita propria

È l’assicurazione stipulata sulla vita propria nell’interesse proprio o di un terzo a beneficio proprio o di un terzo.

Assicurazioni adeguabili

Sono forme assicurative sulla vita accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell’assicuratore si adeguano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita, nella misura massima del 3%.

Assicurazioni collettive

Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità.

Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione.

Assicurazioni complementari (assicurazione vita)

I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari.Le prestazioni aggiuntive riguardano i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani.

Assicurazioni di gruppo

Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili per il caso di morte o di invalidità permanente.

Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità.

Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale.

Assicurazioni indicizzate

Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita.

Le polizze indicizzate sono di due tipi:

- media indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno;

- alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura.

Assicurazioni miste (assicurazione vita)

Danno luogo alla prestazione dell’assicuratore alla morte dell’assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso, ove l’assicurato sia ancora in vita.

Assicurazioni mutue

Vedi Società mutue assicuratrici.

Assicurazioni obbligatorie

Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l’I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti all’uopo indicati dal legislatore.

Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R.C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste da leggi statali e substatali: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore).

Tuttavia vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.

Assicurazioni ordinarie (assicurazione vita)

Sono assicurazioni individuali classificate, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni assicurate, in assicurazioni di capitali e di rendite.

Le assicurazioni di capitali si dividono a loro volta, secondo la natura del rischio, in assicurazioni per il caso di morte e per il caso di vita.

Assicurazioni per il caso di morte

Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell’assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.

Assicurazioni per il caso di vita

Sono quelle nelle quali l’obbligazione dell’assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell’assicurato a una certa scadenza. Secondo le modalità di pagamento delle prestazioni garantite, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.

Assicurazioni popolari

Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti.

Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l’esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza).

Assicurazioni previdenziali

Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente.

Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.

Assicurazioni private

Sono quelle assicurazioni poste in essere mediante contratto di diritto privato.

Assicurazioni rivalutabili

Sono forme assicurative sulla vita con la seguente caratteristica: la prestazione dell’assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata.

Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.

Assicurazioni sociali

Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all’art. 1882 C.c., ma secondo apposite norme di legge.

Assicurazioni su piú teste

Sono le assicurazioni in cui l’evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste (persone) assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza.

Esempio: l’assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Assistenza (ramo)

Di recente introduzione per recepire una Direttiva Comunitaria (84/641), nel Ramo Assistenza si configurano tutte le prestazioni (circa 40) che in precedenza venivano offerte agli assicurati (soprattutto nel Ramo R.C.Auto) da Società di Servizi che stipulavano specifici accordi con le imprese. Molte di queste società hanno richiesto ed ottenuto dagli organi di controllo l’autorizzazione ad operare come vere e proprie imprese di assicurazione, sia pure limitatamente al solo Ramo Assistenza. A loro volta numerose imprese hanno richiesto ed ottenuto la autorizzazione ad operare anche in questo Ramo.

Assistenza infermieristica

È la prestazione di assistenza e fornitura di cure operata da persone in possesso di specifico diploma per tale tipo di attività, spesso oggetto di rimborso nelle polizze Malattia. Essa è prevista contrattualmente sia in caso di ricovero, sia - più raramente - per le polizze che prevedono la degenza domiciliare.

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

Definita anche A.N.I.A. Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano sia Sezioni Tecniche che Commissioni Consultive (nei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.).

Assunzione del rischio

Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un’impresa di assicurazione provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l’emissione da parte dell’agenzia.

Attestazione (o attestato) di rischio

È il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l’indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (assicurazione con formula "bonus-malus") di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.

Atti vandalici

Vedi Eventi speciali.

Attivitá pericolose

Sono quelle, in parte indicate nel T.U. delle Leggi di P.S. ed in parte ritenute tali dalla giurisprudenza per loro natura o per la natura dei mezzi impiegati, il cui esercizio comporta, in caso di danno, una presunzione di responsabilità in capo all’esercente.

Auto rischi diversi

Definita anche A.R.D., è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto; esse sono Incendio, Furto, Guasti Accidentali, ecc. Rientra in ambito A.R.D. anche l’assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida.

Autoassicurazione

Trattasi di quella parte di rischio che l’assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all’assicurazione.

Autocombustione

È un fenomeno spontaneo, che interessa alcune sostanze, quando vengono ammassate senza consentire di disperdere il calore prodotto dal processo di ossidazione.

Si presenta normalmente senza sviluppo di fiamma, quindi non è riconducibile alla definizione di incendio.

Autorizzazione (all’esercizio dell’attività assicurativa)

Atto amministrativo, sotto forma di de creto del Ministro dell’Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l’esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni.

Autorizzazione (decadenza)

 

L’impresa che non opera effettivamente per un intero anno decade dalla stessa.

Autorizzazione (diniego di)

L’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni è negata nei casi previsti dalla legge, ma contro il diniego è ammesso il ricorso al T.A.R.

Autorizzazione (revoca)

La revoca dell’autorizzazione, disposta con decreto ministeriale secondo le norme di legge, ha luogo quando l’impresa non soddisfa più le condizioni d’ingresso, quando è gravemente inadempiente alle norme legislative sull’esercizio delle assicurazioni, nonchè in altri casi tassativamente previsti.

L'effetto principale è la liquidazione coatta disposta dal Ministro dell'Industria, che, però, può anche consentire all'impresa di porsi volontariamente in liquidazione.

Avaria generale o comune (trasporti)

L’istituto dell’avaria generale concerne tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario o proprietari del carico. Nel corso del viaggio possono verificarsi circostanze per le quali il comandante della nave deve assumere tutte le iniziative giudicate necessarie per la salvezza comune. Dette iniziative comportano generalmente esborsi di danaro e/o sacrifici volontari. A titolo di spese, ad esempio, potranno aversi quelle di sosta forzata in un porto di rilascio o quelle conseguenti all’intervento di altre navi, rimorchiatori, ecc., per assistere, rimorchiare o salvare la nave in pericolo. A titolo di sacrifici, i danni provocati a parte del carico nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, il getto di parte del carico, il danneggiamento volontario di parti della nave, i danni subiti dalla nave incagliata, nel corso delle operazioni di disincaglio. Spese e sacrifici danno origine alla dichiarazione di avaria generale o comune e la loro entità verrà ripartita in quota, tenendo conto del valore della nave, del carico e dei noli relativi al viaggio.

Avviso

È in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l’assicurato, notificando all’impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l’avviso di un sinistro.

Il termine di notifica varia a seconda della natura dell’evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.

Azione (diretta)

È la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, sia pure convenendo anche l’assicurato quale litisconsorte necessario, accordata al danneggiato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti (nonchè di quella R.C. aerei ed R.C. caccia).

Bagagli (assicurazione)

Questa tipologia contrattuale serve a garantire l’assicurato contro i rischi di furto o di smarrimento dei propri bagagli, durante l’effettuazione di un viaggio e ciò per un periodo di tempo contrattualmente stabilito e fino a concorrenza di una somma predeterminata per singolo bagaglio.

Bancassicurazione

Termine entrato nell’uso comune, a significare la vendita di prodotti assicurativi - prevalentemente Vita - attraverso sportelli bancari.

Benefici di mutualità

Essi vengono concessi da talune società mutue assicuratrici e sono destinati ai Soci/Assicurati (vedi Art. 2546, 3à £o. C.c.).

Sono determinati dal risparmio annuale, detratti gli accantonamenti prescritti dalla legge e quelli eventualmente previsti dall’atto costitutivo della società stessa.

Beneficiario

È il soggetto che, in base alla designazione fatta dal contraente, riceve le prestazioni dell’assicuratore. Questa figura può coincidere con quelle del contraente e/o dell’assicurato, o con una sola di queste o, addirittura, con nessuna.

Non è un soggetto del contratto, ma acquista un diritto per effetto della designazione.

Block policy

Viene così definita una speciale polizza "danni ai beni" che contempla tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta.

Normalmente si stabilisce che "sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi".

Bonus - Malus

È il termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. auto attuata assegnando le assicurazioni delle autovetture ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione.

In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe.

In presenza di sinistri si sale di una/due classi e si è perciò penalizzati con il malus.

Broker (negligenza o errori professionali dei dipendenti)

Affinché assicurati e/o imprese assicuratrici possano essere risarcite dei danni loro causati dal broker nell’esercizio della sua attività professionale, questi ha l’obbligo di stipulare un’apposita polizza R.C. e, per i danni non coperti dalla stessa, ad aderire ad un apposito fondo di garanzia (costituito nell’ambito del Ministero dell’Industria ed amministrato da un apposito Comitato) alimentato dagli aderenti con una percentuale sulle provvigioni annue.

Brokeraggio (mediazione assicurativa e riassicurativa)

È l’attività, professionalmente esercitata, consistente nel mettere in relazione i soggetti interessati alla copertura di determinati rischi con imprese di assicurazione o di riassicurazione. Chi esercita il brokeraggio deve assistere tali soggetti nella formazione dei contratti, nonchè al caso collaborare alla gestione dei medesimi, ma non può essere vincolato da impegni di sorta alle imprese predette. Siffatta indipendenza del broker è garantita da particolari norme di legge.

Buonafede

L’omissione o l’inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L’assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.

C.A.R. (contractor’s all risks)

È una forma di assicurazione che significa letteralmente tutti i rischi del costruttore, nel senso che garantisce contro i danni subiti dall’opera in costruzione nonchè per la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dell’opera stessa.

C.I.D.

Vedi Consorzio per la convenzione indennizzo diretto.

C.I.R.T.

Vedi Consorzio italiano per l’assicurazione vita rischi tarati.

Cambiamento di professione (dell’assicurato sulla vita)

I cambiamenti di professione o di attività non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora l’aggravamento di rischio non sia tale per cui l’assicuratore non avrebbe, ab origine, consentito l’assicurazione.

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, l’assicuratore può decidere se far cessare gli effetti contrattuali e chiedere il maggior premio rapportato alla nuova situazione oppure ridurre, a tempo debito, l’entità delle prestazioni.

Se l’assicurato non accetta di pagare il maggior premio o di sottostare alla prevista riduzione delle prestazioni, fermo il suo diritto al riscatto, il contratto è risolto.

Capitale assicurato

È la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente e che assume il valore di esistenza delle cose da assicurare.

Capitale assicurato (assicurazione vita)

È la somma di denaro dovuta al beneficiario di un’assicurazione sulla Vita, in alternativa all’erogazione di una rendita, ad una data fissa (esistenza in vita dell’assicurato ad una certa epoca) o al verificarsi della morte dell’assicurato medesimo.

Captive

Questo temine inglese entrato nell’uso comune (letteralmente: prigioniero), definisce le imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui controllo azionario è detenuto da imprese, non assicurative (dette Parents), che se ne avvalgono per stipulare con esse (o loro tramite) i contratti che garantiscono i rischi delle imprese stesse. La sede di tali imprese è spesso ubicata nei cosiddetti paradisi fiscali (Isola di Man, Lussemburgo, ecc.).

Solo due grandi gruppi italiani se ne avvalgono.

Analogamente si definisce captive broker il broker che gestisce gli affari assicurativi dell'impresa, non assicurativa, che detiene il controllo azionario del broker stesso.

Carenza (periodo di)

È il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia. È detto anche "periodo di aspettativa".

Caricamenti

Oneri che vengono applicati al premio puro, determinando così il premio netto.

Sono detti caricamenti i costi gestionali che le imprese sopportano per la prestazione dell’attività assicurativa.

Essi comprendono gli oneri di acquisizione, le spese per la liquidazione dei sinistri, nonchè gli oneri di gestione, nonchè il margine di utile.

Carta verde

Documento che attesta la validità dell’assicurazione R.C. auto per la circolazione nei Paesi diversi da quelli aderenti alla C.E.E.

Il mancato possesso di tale assicurazione impone la stipulazione di un’apposita assicurazione di frontiera che deve essere sottoscritta prima di circolare in un territorio diverso da quello per cui è stata emessa la polizza di base.

Caso fortuito

Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova delle fortuità dell’evento libera dalla responsabilità.

Catastrofale

Vedi Eventi catastrofali.

Causa (del contratto)

È uno dei requisiti essenziali del contratto insieme con l’accordo delle parti (l’incontro delle volontà), l’oggetto (il complesso delle pattuizioni) ed eventualmente la forma (scritta). Si identifica con il motivo ultimo che induce le parti a contrattare (nell’assicurazione: il proposito di compiere un atto di previdenza, per quanto concerne l’assicurato; il compimento di un atto connesso con la propria attività imprenditoriale, per quanto concerne l’assicuratore) o, secondo una teoria più moderna, nella funzione economico-sociale del contratto (nell’assicurazione, la messa a disposizione del mezzo per cautelarsi attraverso la previdenza).

Cauzione (assicurazione)

Costituiscono il contenuto del Ramo Cauzione i contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia fidejussoria che un determinato soggetto obbligato (contraente) è tenuto a costituire a favore di un altro (beneficiario).

L’obbligazione garantita, a titolo di risarcimento danni o penale, può sorgere a seguito di violazione di obbligazioni primarie di fare e di non fare o anche di dare, purché previste in una disposizione normativa o in un contratto.

Sono escluse le garanzie di natura puramente fiduciaria, prestate cioè a fronte di operazioni finanziarie non riconducibili a contratti tipicamente disciplinati.

Cauzione (tipologie di rischio del ramo)

Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate a seconda delle esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti:

- garanzie fideiussorie;

- garanzie doganali;

- garanzie appalti e costruzioni;

- garanzie comunitarie;

- garanzie assimilabili alle doganali;

- garanzie per le intendenze di finanza;

- garanzie appalti pubblici e privati;

- controgaranzie bancarie;

- controgaranzie per appalti pubblici e privati;

- garanzie e controgaranzie per appalti all’estero;

- garanzie finanziarie a favore dello stato e di enti pubblici (rimborso I.V.A., obblighi esattoriali, rateazioni fiscali/previdenziali/oneri di urbanizzazione e di costruzione, differimenti doganali, ecc.);

- garanzie giudiziarie;

- garanzie fedelta;

- garanzie di contratto.

Cedente (assicurazione vita)

Il contraente può cedere ad altri i diritti derivanti dal contratto assicurativo Vita. La cessione diventa efficace solo quando l’assicuratore ne fa annotazione in polizza o su appendice.

Certificato d’avaria (trasporti)

Elaborato peritale rilasciato dal Commissario d’Avaria su richiesta del danneggiato che lo inoltrerà all’assicuratore, in uno con la dovuta documentazione, a sostegno della richiesta di risarcimento.

Il ritiro di tale certificato senza osservazioni, implica che chi reclama il risarcimento riconosca la validità delle dichiarazioni del Commissario d’Avaria. Non possono essere prese in considerazione contestazioni postume.

Certificato di assicurazione

È rilasciato dall’assicuratore della R.C. auto e natanti per attestare che il veicolo (o il natante) è assicurato. Riporta il periodo di validità della assicurazione.

Esso fa fede nei confronti dei terzi estranei al rapporto assicurativo.

Check-up

Vedi Day hospital.

Claim made

È una formula assicurativa, di concezione anglosassone, particolarmente in uso nell’assicurazione R.C. prodotti, per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento della messa in circolazione del prodotto e della possibilità che il danno si sia verificato, prima dell’inizio di tale validità, purché l’assicurato non ne abbia conoscenza.

Clausola

Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l’insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono.

Clausola compromissoria

Vedi Arbitrato.

Clausola di carenza

È una clausola contrattuale, inserita nelle polizze sulla vita senza visita medica, in forza della quale, se il decesso dell’assicurato avviene entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, l’assicuratore corrisponde solo una somma pari ai premi netti versati.

Questa clausola non vale se la morte è conseguenza diretta di malattia infettiva acuta oppure di infortunio.

Clausola di incontestabilità

Fa parte delle condizioni generali della polizza sulla vita.

Con essa l’assicuratore, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dal suo rinnovo, rinuncia a contestare la polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite dal contraente, purché senza dolo o colpa grave.

Clausola di passaggio

Particolare condizione contrattuale relativa al Ramo Incendio, con la quale l’impresa, nel pattuire premio e condizioni, ha subordinato la stabilità di tali condizioni al fatto che i valori dei beni costituenti ogni singolo rischio non siano superiori ad un determinato limite convenuto.

Clausola di recesso

Vedi Recesso per sinistro.

Clausola di rimpiazzo

Vedi Rimpiazzo e Valore a nuovo.

Clausole

Costituiscono le condizioni di polizza: esse possono essere stabilite contratto per contratto, uniformemente adottate per tutti i contratti, oppure fissate per categorie di contratti.

Clausole abusive

Il concetto di clausola abusiva si differenzia da quello, tradizionalmente conosciuto, relativo alle clausole onerose perché non nasce dal diritto nazionale comune a tutti i contratti (relativamente all’Italia artt. 1341, 1342 e 1370 C.c.), bensì dal diritto speciale voluto dall’U.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno.

L’Unione ha dettato i principi affinché gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l’inefficacia, le clausole abusive, ossia che sono gravate da tale squilibrio, quando siano inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell’Art. 1932 C.c.) e dei servizi cosiddetti parassicurativi.

Clausole onerose

Sono clausole particolarmente gravose per uno dei due contraenti (perché impongono decadenze, sospensioni nell’erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc.), per cui il legislatore ha ritenuto necessario - quando dette clausole sono contenute in moduli o formulari prestampati a cura dell’altro contraente - richiamare espressamente l’attenzione di chi dovrà sottostare a siffata gravosità. Il che avviene mediante il meccanismo dell’approvazione specifica delle clausole onerose, previsto dagli articoli 1341 e 1342 C.c.

Clausole vessatorie

Vedi Clausole onerose.

Coassicurazione (diretta)

Si ha coassicurazione (diretta) quando la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose e/o persone è ripartita tra più assicuratori per quote determinate. In tal caso ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità dovuta solamente in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

In caso di giudizio, l’assicurato deve citare tutti i coassicuratori.

Coassicurazione (indiretta)

È l’assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, con diverse polizze.

Coesistenza

Esistenza di più rischi in locali non separati fra loro da muro pieno o da spazio vuoto almeno superiore ad un metro.

Coesistenza di più assicurazioni

Obbligo a carico dell’assicurato di dichiarare a ciascuna impresa l’esistenza di tutte le assicurazioni stipulate per il medesimo rischio.

Collegio medico

È un organismo costituito di volta in volta per dirimere le divergenze fra le parti a seguito di disaccordo sul diritto all’indennizzo e sulla natura e conseguenze del sinistro, relativamente alle polizze Infortuni e Malattia.

Esso è costituito da 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici.

Risiede normalmente nel comune ove ha sede la direzione della impresa e le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, anche se un medico si rifiuta di sottoscrivere il verbale definitivo.

Collisione

Nella fattispecie: evento al quale è esposto un veicolo durante la circolazione. Spesso questo termine viene utilizzato nella garanzia "guasti accidentali" (kasko) per indicare che la garanzia prestata dall’impresa è limitata ai danni derivanti da collisione con altro veicolo identificato, escludendo quindi sia l’urto contro ostacoli fissi che il ribaltamento.

Colpa

Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l’intenzionalità del soggetto agente verte solo sull’azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile.

Colpa esclusiva (della vittima o di un terzo)

Vedi Caso fortuito.

Colpa grave

È la colpa macroscopica.

Nelle assicurazioni diverse da quelle di R.C., solleva l’assicuratore dall’obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario.

Colpi di sole e di calore

Sono manifestazioni che producono i loro effetti in modo progressivo e quindi manca loro il requisito della repentinità per considerarne le conseguenze e gli effetti quali infortuni.

Colpo di ariete

È così definita la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Combustibili

Sostanze che per ossidazione sono capaci di dare vita ad un processo di combustione.

La combustione può essere:

- lenta, quando si ha innalzamento di temperatura appena sensibile;

- viva, quando è notevole l’innalzamento di temperatura con produzione di luce;

- completa, quando brucia e dà luogo ad altri composti non ulteriormente combustibili;

- incompleta, quando l’ossigeno è in quantità insufficiente per provocare l’ossidazione completa del combustibile.

Comitato europeo delle assicurazioni

Denominato anche C.E.A. Organismo rappresentativo degli interessi dell’assicurazione privata europea. Promuove lo scambio di informazioni fra le associazioni nazionali aderenti, effettua studi, fornisce pareri qualificati agli organismi internazionali, intraprende ogni azione tendente a facilitare l’attività dell’industria delle assicurazioni.

Commissariamento

Di fronte a gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme (legislative, statutarie, ecc.), il Ministro dell’Industria, con decreto, scioglie gli organi sociali dell’impresa assicuratrice versante in tale stato disfunzionale e l’I.S.V.A.P. nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l’amministrazione straordinaria che porterà al risanamento o, in difetto, alla liquidazione coatta dell’impresa stessa.Il Commissario sostituisce il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza il Collegio Sindacale.

Commissario (ad acta)

È nominato, con decreto del Ministro dell’Industria, per il compimento di singoli atti necessari per rendere conforme alla legge la gestione delle imprese assicuratrici presentanti irregolarità rilevate dall’I.S.V.A.P.

Commissario d’avaria

Professionista che, nell’interesse dell’assicuratore, ha il compito di accertare cause ed entità del danno o della perdita subiti dalla merce nel corso od al termine del viaggio, prescindendo dalla portata della prestazione assicurativa.

Per tale funzione egli utilizza formulari dai quali si rilevano tutte le notizie utili all’assicuratore per il necessario esame della pratica.

Nei casi in cui è richiesta una specifica competenza professionale, il Commissario si avvale dell’opera di periti.

Commissario liquidatore

Nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa svolge le stesse funzioni proprie del curatore nell’ambito del fallimento.

Provvede cioè a formare lo stato attivo e lo stato passivo della liquidazione, a realizzare le attività e a pagare i debiti in base alla legge fallimentare ed alle norme speciali sulle assicurazioni.

Relativamente all’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti può essere investito del compito di liquidare, per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, danni gravanti su quest’ultimo.

Commissario straordinario

Vedi Commissariamento.

Commorienza

La legge stabilisce che, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Compagnia delegataria

È l’impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all’emissione del contratto assicurativo, all’incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell’interesse delle altre imprese partecipanti al rischio.

Vedi anche Delegataria.

Competenza territoriale

Vedi Foro competente.

Concorso di colpa

È la situazione che si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, perché dovuto ai comportamenti colposi (paritetici o caratterizzati da una diversa gradazione della colpa) di più soggetti.

Una configurazione particolare di concorso di colpa è quella legislativamente presunta in ordine alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, per cui, in caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Condelegataria

Quando un contratto ripartito in quote fra coassicuratrici l’impresa contraente è di norma definita delegataria.

Può peraltro esserci particolare interesse che una impresa coassicuratrice, impegnata con una partecipazione rilevante, ravvisi la necessità di partecipare alla gestione del contratto e può quindi ottenere le stesse funzioni della delegataria.

Condizioni generali (di assicurazione o di polizza)

Sono le condizioni generalmente predisposte a stampa dall’assicuratore. A volte sono integrate da condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive (che valgono solo se richiamate) e da condizioni dattiloscritte, aggiunte appositamente, che prevalgono su quelle stampate, anche se queste non siano state cancellate.

Condizioni particolari

Sono quelle che, concordate di volta in volta dalle parti in relazione al contratto da stipulare, disciplinano gli aspetti specifici del medesimo.

Condizioni speciali

Sono quelle elaborate preventivamente dall’assicuratore in vista di aspetti particolari di una determinata categoria di contratti assicurativi.

Sono di solito prestampate in aggiunta a quelle generali e tenute separate da queste, ma valgono solo se espressamente richiamate.

Consenso (alla conclusione del contratto)

L’assicurazione, contratta per il caso di morte di un terzo, non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Conservazione delle tracce

Obbligo dell’assicurato di conservare gli indizi materiali di quanto denunciato, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità supplementare.

Consorzio italiano per l’assicurazione vita rischi tarati

Organismo, definito anche C.I.R.T., costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo Vita. Ad esso viene delegato il compito della tariffazione dei rischi vita anomali sotto il profilo sanitario per consentire l’atto di previdenza alla maggior parte di coloro cui verrebbe altrimenti rifiutata l’assicurazione sulla Vita.

Consorzio per la convenzione indennizzo diretto

Organismo, detto anche CID, costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R.C.Auto.

Gestisce la convenzione che impegna le aderenti a risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni impresa partecipante, gli assicurati R.C.A. di ciascuna impresa, che abbiano subito un danno cagionato da assicurato di altra impresa, essa pure partecipante.

Il regolamento prevede che la procedura abbia luogo nel rispetto di precise norme.

Constatazione amichevole (modulo di)

È uno speciale stampato, conforme ad un apposito modello ministeriale, di denuncia di sinistro R.C. auto, che necessariamente deve essere compilato (e sottoscritto) da entrambe le parti, per rappresentare le modalità di un incidente stradale, al fine di beneficiare del sistema di liquidazione accelerato, di cui al D.L. 857/76 conv. L. 39/77.

Al di fuori di tale sistema, detto stampato - detto anche MODULO CID - consente al conducente, che nel sinistro non abbia responsabilità, di ottenere dal proprio assicuratore la liquidazione del danno. Ciò può ora avvenire in tempi molto brevi e ciò a seguito dell’accordo denominato Convenzione Indennizzo Diretto, detta anche C.I.D.

Contenuto

L’insieme di tutti i beni esistenti sotto tetto del fabbricato che viene descritto in polizza.

Contestazione

Atto con cui l’impresa respinge una domanda di indennizzo o di risarcimento e formula le sue riserve circa l’accoglimento totale o parziale del danno.

Contiguità, coesistenza, vicinanza

Sono definizioni che possono influenzare le valutazioni del rischio Incendio in misura determinante:

- contiguità: si ha quando fra due enti che formano rischio vi è muro pieno o spazio vuoto di almeno un metro;

- coesistenza: si ha quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non in regime di contiguità coesistono rischi soggetti a tariffazioni diverse;

- vicinanza: si verifica quando, a distanza inferiore di mt. 20 dal rischio da assicurare, esistono industrie, boschi, depositi di sostanze infiammabili.

Contraente

È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore. Suo obbligo principale è quello di pagare i premi. Suo fondamentale diritto, tipico nelle assicurazioni Vita e Infortuni, quello di designare il beneficiario.

Contrassegno

Documento che evidenzia l’esistenza dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La legge impone che debba essere collocato in modo ben visibile sul veicolo, di norma sul parabrezza, e ciò per permettere ai terzi di accertare l’impresa che presta l’assicurazione, i termini di scadenza della garanzia e la coincidenza con la targa del veicolo.

Contratto

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono in contratti commutativi e aleatori.

Commutativo è il contratto nel quale, fin dal momento della sua conclusione, ciascuna delle parti sa quale sia l’entità del vantaggio e rispettivamente del sacrificio che riceverà dal contratto.

Aleatorio è, invece, il contratto nel quale, per ciacuna delle parti, il vantaggio o il sacrificio dipenderà dall’alea, dalla sorte.

Contratto di adesione

È quel contratto realizzato mediante moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, per cui l’altro contraente può solo aderirvi (o respingerlo) in blocco, senza cioè potere contrattare clausola dopo clausola.

Contro-assicurazione (assicurazione vita)

Clausola contrattuale che prevede la restituzione del o dei premi pagati, nel caso che l’assicurato: muoia durante un periodo di tempo prestabilito (assicurazioni per il caso di vita), oppure sopravviva ad una data prefissata (assicurazioni per il caso di morte).

Convenzione

È così definito ogni accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi nei diversi Rami, quando riferiti a gruppi omogenei di persone. La convenzione quindi può riferirsi a dipendenti di una stessa azienda (o parte di essi), iscritti ad una associazione, ecc.

Convenzione indennizzo diretto

Detta anche C.I.D., vi aderisce la maggior parte delle imprese di assicurazione per consentire al danneggiato, per i soli danni al veicolo, di ottenere il risarcimento direttamente e molto più brevemente dalla propria impresa di assicurazione per la R.C. auto.

Ciò vale attualmente per incidenti che coinvolgono solo due veicoli, semprechè non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di denuncia sinistri denominato constatazione amichevole e che l’entità del danno non sia (1994) superiore a 10 milioni.

Coobbligazione (assicurazione cauzione)

Sono impegni fidejussori prestati da terzi per conto dell’obbligato, in merito ad un’obbligazione da questi garantita.

Copertura

È così definito il complesso degli elementi del tetto, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti.

Copertura provvisoria

È così definito il documento rilasciato dall’assicuratore in alcuni Rami e per alcune tipologie di rischi, che consente di beneficiare delle prestazioni assicurative prima della emissione della polizza e del suo perfezionamento.

Cose assicurate (alienazione)

L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, dato che diritti e obblighi passano all’acquirente se questi, saputo del contratto, non dichiara (con raccomandata) all’assicuratore di rifiutare il subentro entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione.

L’assicurato che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione ed all’acquirente l’esistenza del contratto, deve continuare a pagare i premi.

Cose in custodia

Sono cose atte a produrre danno e sulle quali, quindi, va esercitata una particolare vigilanza. In caso di danno la legge presume la responsabilità del custode, ossia di colui, proprietario o no, che, avendo la disponibilità di fatto, oltrechè legale, delle cose in parola, è tenuto ad esercitare siffatta sorveglianza.

Costo di rimpiazzo

Si tratta del prezzo di listino a nuovo del macchinario od attrezzatura, maggiorato dei costi di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio. L’I.V.A. va compresa nella somma assicurata solo quando l’assicurato appartenga ad una categoria qualificata come soggetto passivo di imposta.

Vedi anche Rimpiazzo.

Courtier

Termine francese che indica il Broker (vedi Brokeraggio).

Cumulo di indennità

Locuzione che contraddistingue la norma contrattuale intesa a disciplinare il ricorrere di più prestazioni cui l’assicurato od i suoi beneficiari possono avere diritto.

Nei Rami Infortuni e Malattia, ad esempio, le indennità per inabilità temporanea o per ricovero, sono cumulabili con quelle previste per il caso di morte o di invalidità permanente che, tra loro, non sono cumulabili.

D.I.C. (Difference In Conditions)

È una particolare polizza integrativa che ricomprende in garanzia alcune condizioni particolari che sono normalmente dichiarate escluse od assicurabili a pattuizione speciale dalle polizze tradizionali.

Da chiodo a chiodo

Il termine, che viene usato espressamente per l'assicurazione di tele ed opere d'arte, sta ad indicare che la durata della garanzia inizia dal momento in cui queste vengono rimosse dal luogo di originaria conservazione per essere trasportate presso mostre o presso restauratori.

La garanzia ha termine con il rientro in detto luogo originario.

Da magazzino a magazzino

Condizione intesa a rendere valida la garanzia su merci in transito, dal momento in cui lasciano il magazzino/deposito del mittente sino al loro arrivo nel magazzino del ricevente nella località di destino.

Danni consequenziali

Sono tali i danni derivanti non già dall'azione diretta d'incendio, esplosione o scoppio, ma per le conseguenti interruzioni di energia, anomalie nel funzionamento delle apparecchiature ed altre alterazioni che possono subire gli enti per effetto di fuoriuscita di fluidi.

Danni da acqua

Vedi Acqua condotta.

Danni indiretti

Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in "danni materiali" e "danni da interruzione di esercizio".

Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all'evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall'impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell'evento stesso.

Danni punitivi

Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa macroscopica dimostranti l'assoluto disinteresse del colpevole per gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di "punitive damages" in base, non ad una disposizione di legge, ma ad un principio affermatosi giurisprudenzialmente com'è normale in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti difettosi.

Danno

In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto, indiretto o consequenziale (vedi anche Danni indiretti o Danni consequenziali) a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso.

In riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc.

Danno (alla vita di relazione)

Consiste nella possibilità - o anche nella difficoltà - per chi abbia subito menomazioni fisiche di reinserirsi nei rapporti sociali, o anche di mantenerli a un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e di sistemazione del danneggiato. Trattasi quindi di danno da tenere distinto da quello alla capacità lavorativa e da risarcire separatamente da questo.

Danno (estetico)

È il danno all'aspetto esteriore ed ha una valenza patrimoniale quando la vittima trae un lucro dall'esibizione della propria persona (attori, personaggi di spettacolo e "pubblici" in senso lato), ma anche soggetti professionalmente a contatto col pubblico come commesse, venditori, ecc. Ha invece una valenza extrapatrimoniale (o morale) quando, pur non determinando pregiudizio economico, crea disagio nei rapporti col prossimo. A questo riguardo si parla, come configurazione specifica di danno morale, anche di "danno alla vita di relazione", non necessariamente legato ad una ferita o ad uno sfregio esteriore, ma anche sotto forma del permanere di balbuzie, tic, eccitabilità, ecc. conseguenti al fatto illecito.

Danno (non patrimoniale)

Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo secondo caso - di particolari vincoli affettivi.

È risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.

Danno (patrimoniale)

È l'incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).

Danno ambientale

Consiste nell'alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell'ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge.

L'autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l'azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.

Danno biologico

Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere - in caso di lesioni personali - col danno patrimoniale (costituito dall'eventuale capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).

Danno emergente

È costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.).

Danno extra-contrattuale

È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.

Danno morale

Vedi Danno non patrimoniale.

Day hospital

Di questo termine inglese non esiste corrispondente definizione in italiano. Trattasi generalmente di terapie (non di soli accertamenti) effettuate in regime di degenza diurna (quindi senza pernottamento), anche se proseguono per più giorni. Molte polizze malattia ne rimborsano il costo, a volte con franchigia o con sottomassimale.

Debito di valore

Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il danneggiato, che non è parte del contratto, viene genericamente definito terzo.

Il suo pregiudizio patrimoniale viene chiamato risarcimento e non già indennizzo.

Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto l'obbligazione si valuta al momento dell'effettiva liquidazione del danno.

Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in sede giudiziale e non arbitrale.

Debito di valuta

È di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle parti del contratto.

Il suo credito viene definito indennizzo e se esiste un'assicurazione per tali eventi viene comunemente indicato come capitale assicurato.

Le eventuali controversie di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.

Decadenza (risoluzione del contratto rami danni)

Se l'assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell'assicuratore all'incasso del premio in corso.

Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata "decadenza".

Decadenza (assicurazione vita)

La designazione del beneficiario non ha effetto qualora la persona designata attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Decennale postuma (assicurazione della responsabilità)

Polizza (più correttamente definita "Decennale Postuma danni diretti all'opera" ai sensi dell'art. 1669 C.c.) che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l'appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).

Decorrenza

Data di inizio dell'assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.

Degenza

Vedi Ricovero.

Delegataria

Quando un'assicurazione viene ripartita in quote fra varie società partecipanti al medesimo rischio con unica polizza, l'impresa contraente viene definita Delegataria in quanto ottiene "delega" da tutte le altre coassicuratrici ad operare la gestione del contratto, ivi compresa la funzione di esazione dei premi in scadenza.

Vedi anche Compagnia delegataria.

Delitto colposo

È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà nè intenzione di commettere alcun reato e dunque cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.

Delitto doloso

È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale

Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall'azione del soggetto agente, si colloca al di là delle intenzioni di quest'ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con l'intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la morte (trattasi infatti di omicidio preterintenzionale).

Demolizione e sgombero (spese di)

Rientrano in questa definizione le spese occorrenti per demolire, sgomberare o trasportare presso lo scarico più vicino, i residuati del sinistro e ciò entro un limite di massimale che normalmente viene stabilito in una percentuale sul valore assicurato del fabbricato.

Denuncia (di sinistro)

È l'avviso del sinistro che l'assicurato deve dare (all'assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l'assicurazione contro la mortalità del bestiame.

In certi casi (ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma.

L'avviso non è necessario se l'assicuratore o l'agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

L'inadempimento doloso all'obbligo dell'avviso, comporta la perdita dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.

Depositi

Locali nei quali non si effettuano operazioni di lavorazione e/o trasformazione di materie. In essi sono ammesse esclusivamente operazioni di pesatura, misurazione, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio, manutenzione e riparazione dell'attrezzatura e degli impianti.

Designazione beneficiaria

È l'atto col quale il contraente titolare dell'interesse assicurato (Vita o Infortuni) destina, non a se stesso, ma direttamente a un terzo non titolare dell'interesse assicurato, il diritto alla prestazione dell'assicuratore.

La designazione beneficiaria può essere effettuata con il contratto, con successiva dichiarazione comunicata all'assicuratore, per testamento.

Designazione beneficiaria (irrevocabile)

Se il contraente rinunzia per iscritto al potere di revoca del beneficiario ed il beneficiario dichiara di volere profittare del beneficio, si ha una designazione irrevocabile e le eventuali revoche non hanno effetto.

Ma la designazione, anche se irrevocabile, perde efficacia ove il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (semprechè si tratti di designazione a titolo di liberalità), per revoca basata sull'ingratitudine del beneficiario o per sopravvenienza di figli del contraente.

Diabete

Nel Ramo Infortuni i soggetti affetti da diabete non sono considerati assicurabili perché la malattia da cui sono affetti provoca, per sua natura, un rallentamento nei processi di guarigione di un infortunio, comportando di conseguenza impegni più gravosi per l'assicuratore sia relativamente al caso di inabilità temporanea che di invalidità permanente.

Diaria (da malattia)

Somma che viene corrisposta per ogni giorno di malattia.

Diaria (da ricovero)

Indennità giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di degenza in istituti di cura autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera in conseguenza di infortunio o malattia.

Più raramente le polizze contemplano diaria in caso di degenza domiciliare.

Diaria (infortuni)

Somma che viene corrisposta per ogni giorno di inabilità lavorativa temporanea.

Dichiarazioni precontrattuali

Sono le informazioni con le quali il contraente e l'assicurato forniscono all'assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonchè ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Ai fini di una sana gestione dell'impresa assicuratrice e nell'interesse, perciò, dell'intera collettività degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e dell'assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle circostanze del rischio. Se non lo sono, l'assicuratore - purché dimostri che in caso di conoscenza della verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse può:

a) impugnare il contratto in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);

b) recedere dal contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose di cui sopra).

Il termine a disposizione dell'assicuratore per l'annullamento o il recesso è di tre mesi dall'acquisizione della verità, considerato che l'ulteriore inerzia sana la situazione. Nell'ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre mesi non comportano pagamento di indennità. Nell'ipotesi b) i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio adeguato alla situazione reale.

Nell'ipotesi a) i premi in corso all'atto dell'impugnazione sono acquisiti all'assicuratore.

Difesa legale

Vedi Tutela giudiziaria.

Difetto di costruzione

È l'errata valutazione di un progetto produttivo, nell'uso dei materiali impiegati oppure nelle misure di sicurezza adottate.

Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).

Difetto di fabbricazione

Ricorre la responsabilità del produttore per immissione in commercio di un prodotto diverso dallo standard adottato, oppure difettoso perché sfuggito ai tradizionali controlli di qualità.

Difetto di informazione

Omissione o imprecisione di adeguate informazioni sulle modalità d'impiego ed uso dei prodotti e sugli sviluppi dei rischi conseguenti. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).

Differimento (divieto di)

È vietato, eccetto che nell'ultimo anno di vigore dell'assicurazione, assicurare con effetto differito le stesse cose già assicurate da altro assicuratore.

Diminuzione del rischio

Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito in polizza. L'assicuratore ha pertanto l'obbligo di ridurre il premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche rinunciare alla prosecuzione del contratto.

Dimora abituale

Insieme dei locali, anche tra loro non comunicanti, che sono abitati in permanenza dall'assicurato e costituiscono di norma, e salvo patto contrario, la sua residenza anagrafica.

Dimora saltuaria

Insieme dei locali, anche tra loro non comunicanti, che costituiscono dimora non abituale dell'assicurato.

Dipendenze

I locali, siano essi comunicanti o meno con quelli nei quali si esercitano le attività assicurate, destinati esclusivamente ad usi complementari come autorimesse private, spogliatoi, mense aziendali, infermerie, servizi igienici. Non sono considerabili dipendenze i locali adibiti a reparti complementari od accessori all'attività esercitata.

Disdetta

È la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall'assicurato all'assicuratore (o viceversa) per evitare la tacita rinnovazione del contratto.

Si configura come tale anche la comunicazione inviata dall'assicuratore all'assicurato e contenente il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di danno.

Vedi Recesso per sinistro.

Distrazione (assicurazione vita)

Vi era distrazione, vietata per legge, quando, fra due assicuratori, quello intervenuto per secondo perfezionava il contratto, oppure quando, sospesi i pagamenti di premio, nei sei mesi che precedeno o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, veniva stipulata altra polizza presso altro assicuratore sulla Vita della stessa persona. La norma è stata superata dalla liberalizzazione tariffaria intervenuta, recependo la 3a Direttiva Vita, nel 1995.

Distruzione (fraudolenta di cose) e mutilazione (fraudolenta della propria persona)

È il reato compiuto da chi intende così conseguire illegittimamente indennizzi, concernenti polizze di assicurazione contro i Danni a cose o contro gli infortuni.

Dolo

Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi in un fatto illecito, in cui l'intenzionalità verte sull'atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue.

Durata dell'assicurazione

Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale.

Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario.

Il contratto può rinovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.

Eccezioni (contrattuali)

Non possono essere opposte, per l'intero massimale di polizza, al danneggiato che eserciti l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. Tuttavia l'assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto esborsato, non avendo potuto sollevare le eccezioni predette.

Economia (agenzia in)

Vedi Gerenza.

Effrazione

Scasso o rottura degli accessi dei locali o dei mezzi di custodia che contengono i beni assicurati, oppure aperture di brecce, o demolizioni di strutture murarie che contengono le cose stesse.

Elettronica (assicurazione)

Contratto di assicurazione con il quale l'impresa si obbliga a risarcire tutti i danni determinati da eventi accidentali non espressamente esclusi, subiti dalle attrezzature descritte in contratto.

Energia nucleare

Con questa locuzione si fa riferimento ai rischi derivanti da esplosione, emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da radiazioni ionizzanti.

Engineering

Vedi Rischi tecnologici.

Eredi legittimi

Sono le persone a favore delle quali opera la prestazione della garanzia (Vita o Infortuni) in assenza di un beneficiario designato.

Ernie e sforzi

Vedi Sforzi muscolari.

Esagerazione dolosa (del danno)

È un comportamento che, se messo in atto, fa perdere il diritto al risarcimento.

Esclusioni

Ogni polizza, quale che sia il Ramo di appartenenza e l'oggetto della garanzia, elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Titolo della relativa clausola è di solito "esclusioni" o "delimitazioni".

Escussione della fidejussione

Qualora il soggetto che ha presentato una fidejussione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell'obbligazione, beneficiario della fidejussione o della polizza fidejussoria, escute la fidejussione.

Esonero (dal pagamento del premio)

Clausola delle polizze sulla vita che prevede l'esonero dal pagamento dei premi qualora sopravvenga invalidità totale e permanente dell'assicurato.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Reato contro il patrimonio che si commette quando, con violenza o minacce, si costringe taluno a mettere in atto un comportamento dal quale deriva al reo un ingiusto profitto.

Età computabile (o di ingresso)

Nelle assicurazionisulla vita l'età dell'assicurato si determina in generale ad anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi.

Eventi atmosferici

Vedi Eventi speciali.

Eventi catastrofali

Questo termine indica alcune garanzie accessorie dell'assicurazione incendio (normalmente escluse da questa assicurazione) relative ad eventi che hanno natura catastrofale in quanto coinvolgono in genere una vasta area territoriale e, quindi, una pluralità di beni.

Tali eventi sono: il terremoto, le eruzioni vulcaniche, il maremoto, le inondazioni, le alluvioni e gli allagamenti.

Per norma legislativa l'assicuratore, salvo patto contrario, non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezioni o da tumulti popolari.

Eventi sociopolitici

Vedi Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari ed Eventi speciali.

Eventi speciali

Questo termine (sinonimo dell'inglese extended coverage) raggruppa una serie di garanzie accessorie all'assicurazione incendio che comprendono:

- gli eventi sociopolitici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio);

- gli eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria).

Vedi anche Eventi catastrofali.

Extended coverage

Vedi Eventi Speciali.

Fabbricato

L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed istallazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.

Fallimento (dell'assicurato)

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Fatto illecito

Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge - posta a tutela della collettività - o in un comportamento che violi un diritto assoluto - valido verso tutti - del singolo.

Può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito dà luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l'inadempimento a responsabilità contrattuale.

Fenomeno elettrico

Per fenomeno elettrico si intende:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);

- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);

- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atosferiche);

- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Ferimenti

Vedi Aggressioni.

Fermentazione

Processo di trasformazione determinato da un fenomeno di ossidazione dovuto all'azione di microrganismi, specifica di alcune sostanze, quando vengono ammassate non perfettamente asciutte.

Fermo tecnico (del veicolo)

È il danno che si aggiunge alla spesa sostenuta per la riparazione del veicolo ed è in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa. Sovente viene commisurato convenzionalmente all'entità della mano d'opera necessaria.

Fidejussore

È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.

Flottante

Vedi Assicurazione fluttuante.

Fondo di garanzia per le vittime della strada

È un fondo gestito in precedenza dall'I.N.A. ed alimentato parafiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione R.C. (mediante una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Forma (del contratto)

Vedi Causa (del contratto).

Forma delle comunicazioni

Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto.

Foro competente

L'individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse (nelle polizze le imprese assicuratrici indicano il foro della sede dell'impresa o dell'agenzia assegnataria del contratto) e accettato specificamente dall'altra parte.

L'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito competenza territoriale.

Forza maggiore

Vedi Caso fortuito.

Franchigia

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.

Franchigia relativa

Somma, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'assicurato. Non comporta risarcimento qualora il danno sia pari o inferiore all'importo corrispondente alla franchigia. Diversamente il risarcimento è integrale.

Fulmine

Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Si manifestano più frequentemente su costruzioni elevate ed in prossimità di bacini idrici. Il fenomeno è anche influenzato dalle alterazioni ecologiche e dalle concentrazioni a carattere industriale.

Fumo (danni da)

Si determinano quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate.

Furto

Il furto è il reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto.

Furto (assicurazione)

Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).

Furto (con chiave falsa)

È il furto che viene commesso utilizzando, per l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.

Furto (con chiave vera)

È il furto commesso utilizzando per l'apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione).

In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.

Furto (con destrezza)

È il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.

Furto (con introduzione clandestina)

È il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi.

Furto (con rottura o scasso)

È il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.

Furto (con scalata)

È l'introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

Furto (esterno)

Vedi Estorsione e Scippo.

Garanzia di fornitura (assicurazione)

Polizza che copre i danni subiti da macchine, impianti e apparecchiature di nuova costruzione, quando causati da errori di calcolo, progettazione, fabbricazione e montaggio, nonché da difetti o vizi del materiale.

Garanzie accessorie

Termine di uso comune per definire - in diverse tipologie contrattuali - estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi.

Garanzie di fornitura

Prestazione di garanzia di particolare necessità per attività industriali per la commercializzazione di beni conseguenti che possono presentare imperfezioni di lavorazione oppure essere oggetto di danni accidentali che si verificano entro un certo lasso di tempo prestabilito in contratto.

Gelo

Il repentino abbassamento della temperatura può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi.

Vengono ammessi a risarcimento i danni che si verificano allorché gli impianti pertinenti al fabbricato non risultino inattivi da un determinato lasso di tempo (generalmente 4 o 5 giorni).

Gerenza

Ufficio di impresa di assicurazione, per lo più distaccato e distinto da tutti gli altri uffici amministrativi, deputato a promuovere e gestire in forma diretta affari assicurativi o ad essere di supporto all'attività di agenti o produttori di assicurazione, spesso sprovvisti di un proprio ufficio autonomo.

Gessatura

Apparecchio di contenzione (costituito da docce, fasce od altri apparecchi confezionati con gesso o ad essi equivalenti), atto ad immobilizare arti, per consentire la riduzione di fratture o simili.

Talune polizze Infortuni prevedono la corresponsione di una diaria da ricovero (vedi) al verificarsi di eventi di questo tipo, anche se comportano degenza domiciliare e non ospedaliera.

Globale (assicurazione o polizza)

Tipologia contrattuale che è così definita in quanto accorpa - in una unica polizza - garanzie proprie di Rami diversi, spesso soggette a imposte governative di varia entità sui relativi premi.

Globale fabbricati (polizza)

Questa polizza ha lo scopo di coprire contestualmente tutti i rischi, ancorchè rientranti in Rami diversi, gravanti sulla proprietà del fabbricato (individuale, in comunione, condominiale): Incendio, R.C. verso terzi, R.C.O. (relativamente al portiere e altri dipendenti), rottura dei cristalli, danni d'acqua, ecc.

Grandine

Acqua congelata ad alta quota nelle nubi che cade sulla terra sotto forma di chicchi di ghiaccio. L'assicurazione di tale rischio può essere prestata per veicoli in circolazione o immobili, ma, prioritariamente, per prodotti agricoli; in quest'ultimo caso l'assicurazione copre anche la perdita di qualità che è causa di deprezzamento commerciale.

Guasti (a fissi ed infissi)

Sono danni cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi per commettere o tentare il furto.

Guasti accidentali

Vedi Auto rischi diversi.

Guasti macchine (assicurazione dei)

 

Speciale forma di assicurazione che riguarda macchinari ed impianti industriali in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso, quali: rotture e guasti accidentali, dovuti a deficienza dei materiali impiegati, conseguenti ad eventi naturali, imputabili ad errori umani quali imperizia, errori di utilizzo o negligenza oppure a incidenti d'esercizio quali sovratensioni, fenomeni elettrici, mancata erogazione d'acqua o di energia.

I.F.A.

Vedi Istituto nazionale per la formazione professionale assicurativa.

I.N.A.I.L.

Vedi Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro.

I.R.S.A.

Vedi Istituto nazionale per la formazione professionale assicurativa.

I.v.a.s.s.

Vedi Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private.

Ignoranza

È elemento costitutivo della colpa, in quanto è identificabile nella imperizia o nella negligenza.

Impianti d'allarme

Ai fini della prevenzione e della protezione delle cose assicurate vengono installati particolari congegni atti a scoraggiare sia il furto che la rapina. A volte sono imposti dall'assicuratore, pena la non assicurabilità del rischio.

Impianti e apparecchiature elettroniche (assicurazione di)

Polizza che copre i danni subiti da impianti e apparecchiature elettroniche in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso.

Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati.

Implosione

Fenomeno di improvviso schiacciamento o rottura di un corpo cavo soggetto a pressione esterna superiore a quella interna.

Imposta (sui premi assicurativi)

Viene applicata sui premi assicurativi in misura che varia da Ramo a Ramo.

L'impresa ne è esattore per conto dello Stato, ma essa è a totale carico del contraente e non può in alcun caso essergli rimborsata.

Impresa (di assicurazione)

È il soggetto contrattuale la cui caratteristica specifica è quella di essere finalizzata all'esercizio delle assicurazioni.

Per legge, l'impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società mutua o cooperativa .

Impresa designata

È l'impresa, designata mediante Decreto Ministeriale, per una regione o gruppo di regioni, che liquida i danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Imprudenza

Vedi Ignoranza.

Inabilità temporanea

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Il periodo di corresponsione della indennità per inabilità temporanea è abitualmente limitato ad un anno. Spesso la garanzia prevede una franchigia - assoluta o relativa (vedi) - espressa in giorni, con la quale gran parte delle imprese tende a limitare i propri esborsi per danni di modesta entità.

Incendio

Fenomeno di combustione con fiamma che interessa beni materiali, assicurativamente considerato tale quando si manifesta al di fuori dello specifico focolare e che si può autoestendere e propagare.

Incendio (assicurazione)

Contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonchè condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.

Inchiesta (R.C.O.)

A seguito di lesioni subite da lavoratori (per i quali sussista l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.I.L.) può venire aperto un procedimento che, se il fatto contiene gli estremi di un reato (perseguibile d'ufficio) del datore di lavoro o di un suo dipendente, porta ad affermare la responsabilità dello stesso datore di lavoro. La garanzia di R.C.O. consente:

- all'infortunato di ottenere un risarcimento a complemento di quanto percepito dall'I.N.A.I.L. come rendita;

- all'I.N.A.I.L. di agire in regresso per le somme liquidate all'infortunato od ai suoi superstiti.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Incompatibilità (del broker e dell'agente)

Il broker di assicurazione o di riassicurazione non può esercitare l'attività di agente di assicurazione. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'Albo broker e all'Albo agenti.

Agenti e produttori di assicurazione (come pure imprese assicuratrici ed enti pubblici e loro dipendenti) non possono esercitare la mediazione assicurativa, neppure come titolari delle partecipazioni di controllo di società di brokeraggio.

Il broker di assicurazione (persona fisica) non può esercitare contemporaneamente la mediazione riassicurativa e viceversa.

Incoscienza

La polizza Infortuni normalmente esclude gli infortuni sofferti in stato di incoscienza (da qualunque causa determinata).

Ciò non per le stesse motivazioni previste per il malore o per l'infarto, ma perché il soggetto, appunto incosciente, non può fare nulla per sottrarsi all'evento.

Indennità

Nelle assicurazioni contro i Danni è la prestazione che viene erogata dall'assicuratore nei confronti dell'assicurato per sollevarlo, tenendolo indenne, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Il termine è usato come sinonimo di indennizzo.

Indicizzazione (clausola di)

È una clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito calcolati dall'ISTAT e resi pubblici) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali (e correlativamente il premio) onde controbilanciare l'erosione inflattiva ed evitare, così, l'applicazione della proporzionale o scoperture derivanti dall'inadeguatezza di tali somme e massimali.

Infarto

Necrosi di un tessuto provocata dalla occlusione dei vasi arteriosi deputati alla nutrizione del tessuto stesso. Quando all'origine di un infortunio, questo non è indennizzabile, venendo a mancare uno dei tre requisiti fondamentali di causa dello stesso (la causa esterna).

Infedeltà (assicurazione)

Forma di assicurazione, rientrante nel Ramo "altri danni ai beni", con la quale si coprono le perdite economiche subite da una azienda per effetto di reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione commessi da dipendenti nell'esercizio delle incombenze alle quali sono delegati.

Inferriata

Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

Infiammabili

Sono tali le sostanze od i prodotti che - non essendo classificabili come esplodenti - rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centesimali;

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o aria umida sviluppano gas combustibili;

- sostanze e prodotti che, in piccole quantità, in condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977.

Infortuni (assicurazione)

Le polizze che hanno per oggetto l'evento infortunio sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc.

Il relativo premio lo si determina applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilità temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Soprappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., semprechè rese necessarie da infortunio indennizzabile.

Infortunio

È un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Infortunio extra-professionale

È l'infortunio che interessa la sfera di tutta la vita non lavorativa, ivi compreso il tempo libero e le attività a carattere hobbistico e di diletto.

Infortunio in itinere

Quando la garanzia Infortuni è prestata in forma "professionale" e con polizza cumulativa si possono comprendere nella garanzia anche gli infortuni verificatisi durante il tragitto casa-posto di lavoro e viceversa, purché accaduti entro un ragionevole lasso di tempo (generalmente un'ora prima e dopo), sia che avvengano durante l'utilizzo di mezzi di trasporto che a piedi.

Infortunio professionale

Ogni infortunio che può accadere durante o per effetto dell'attività lavorativa.

Ingessatura

Vedi Gessatura.

Ingestione o assorbimento di sostanze

L'evento in quanto tale, anche se può produrre avvelenamenti, non sarebbe riconducibile all'infortunio, mancandone in parte i requisiti.

Tuttavia l'orientamento è di comprendere normalmente questa tipologia di danno nelle polizze Infortuni quando ricorra accidentalità.

Inondazione

Fenomeno naturale che normalmente si accompagna all'espressione allagamento. Con patto speciale si possono ritenere in garanzia i danni subiti delle cose assicurate a seguito di contatto con tali fenomeni e ciò indipendentemente da rotture o breccie provocate dalla violenza dell'acqua sui serramenti od altre protezioni. Sono normalmente esclusi i danni alle cose trovantesi a terra e fino ad una determinata altezza (mediamente 20 cm.) per evitare di incorrere in stillicidio di micro-danni; la prestazione assicurativa è spesso prevista con una elevata franchigia a carico dell'assicurato.

Vedi Eventi catastrofali.

Inquinamento

Contaminazione del suolo, dell'aria, dell'acqua e di ogni altro elemento con sostanze pericolose per la salute.

Questa tipologia di danno rientra tra gli eventi catastrofali ed è esclusa di regola dalle assicurazioni di R.C. generale.

Vedi anche Pool per l'assicurazione di R.C. da inquinamento.

Interesse all'assicurazione

È l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo.

Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l'assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo.

Interesse assicurato

In termini pratici e non giuridici rappresenta l'oggetto dell'assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.

Interessi di frazionamento

Saggio di interesse che si applica al premio quando viene concessa la possibilità di pagamento frazionato. La sua applicazione, aggiunta al premio frazionato e agli eventuali accessori, costituisce la rata di premio imponibile.

Intermediazione assicurativa

Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l'impresa assicuratrice e la clientela, nell'ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonchè dei c.d. "canali alternativi" (sinergie Banca - Assicurazione, promotori finanziari, ecc.).

Invaliditá permanente

Perdita anatomica o funzionale dell'uso di un organo o di un arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di capacità fisica.

Vedi anche Tabella invalidità infortuni (I.N.A.I.L.) e Tabella invalidità infortuni (A.N.I.A.).

Invaliditá permanente da malattia

Perdita, oppure diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.

Invaliditá specifica

L'invalidità permanente definita dalla polizza Infortuni prende in considerazione la capacità generica a qualsiasi lavoro, senza riferimento alla specifica attività professionale. Per alcune categorie professionali ben definite è spesso prevista la possibilità di supervalutare le percentuali di invalidità parziale in funzione della particolare attività esercitata (ad esempio sportivi, medici, musicisti, piloti di linea). Questa pattuizione particolare spesso impone a volte l'adozione di una specifica tabella di percentuali parziali con riferimento agli organi o arti oggetto di valutazione specifica.

Irrevocabilità del beneficio (assicurazione vita)

La designazione beneficiaria è irrevocabile se il contraente ha rinunziato, per iscritto, al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Vedi anche Beneficiario, Designazione beneficiaria, Designazione beneficiaria (irrevocabile).

Iscrizione agli albi (agenti e brokers)

È disposta dal Ministero dell'Industria, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell'iscrizione è impugnabile avanti il giudice competente.

L'accertamento dei requisiti professionali può avvenire con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti.

Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro

Definito anche I.N.A.I.L., è l'Istituto che presta l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a quei lavoratori che, a norma di legge, debbono essere obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro.

Tale assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore che beneficia delle prestazioni dell'I.N.A.I.L., ma non per il danno biologico. Siffatto esonero viene meno per l'accertamento giudiziale (in un processo penale o civile in cui sia presente il datore di lavoro) di un fatto-reato, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un dipendente di questi, comportante la perseguibilità d'ufficio.

Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (rivalsa)

Il datore di lavoro, oltre a dover risarcire il danno biologico causato al dipendente, se perde l'esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve far fronte alla rivalsa dell'I.N.A.I.L. per le prestazioni da questo erogate e al maggior danno (rispetto a tali prestazioni) richiesto dal lavoratore danneggiato. Ciò indipendentemente dal danno biologico, comunque indennizzabile ove vi sia responsabilità. La garanzia di R.C.O. ha lo scopo di sollevare il datore di lavoro dal danno economico che, in queste ipotesi, gli deriva.

Istituto nazionale per la formazione professionale assicurativa (I.F.A. e I.R.S.A.)

È  un organismo, definito anche IFA, costituito nel 1979 dalle imprese di assicurazione per rispondere alle esigenze di crescita professionale di tutti gli operatori del settore.
Successivamente, con l’apertura di IFA Scuola e l’avvio di interventi rivolti agli utenti del servizio, l’attività si è estesa alla promozione e diffusione della cultura assicurativa in ogni suo aspetto.
All’attività dell’istituto partecipano rappresentanti di tutte le componenti professionali del settore.
Possono avvalersi dei suoi servizi anche istituzioni ed enti esterni, interessati ai problemi previdenziali e di gestione del rischio.
L’IFA opera su tutto il territorio nazionale e collabora con le principali istituzioni internazionali impegnate nella formazione e nella consulenza per il settore assicurativo.
Attualmente fa parte dell’I.R.S.A.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I.V.A.S.S.)

L'IVASS _ Istituto per la Vigilanza sulle ASsicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.Definito anche I.S.V.A.P., è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza già esercitati direttamente dal Ministero dell'Industria.

L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

L'IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia.

L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

Secondo lo statuto, organi dell'IVASS sono:
- il Presidente;
- il Consiglio, che si compone del Presidente e di due Consiglieri;
- il Direttorio integrato, che è costituito dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, dagli altri membri del Direttorio della Banca e dai due Consiglieri.

Il Direttorio integrato ha approvato l'attribuzione delle deleghe al Presidente e ai Consiglieri.

Kasko

Assicurazione relativa ai guasti accidentali riportati da un veicolo in conseguenza di avvenimenti relativi alla circolazione.

È praticata in due forme (con diverse varianti di tipologia contrattuale):

1) copre i danni da urto, collisione o ribaltamento;

2) copre i soli danni da collisione con veicoli identificati.

Leasing (assicurazione)

Tipologia contrattuale (in forma singola o di convenzione) che copre i danni subiti dai beni assicurati (ceduti in leasing strumentale o immobiliare) in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia si estende ai danni provocati a terzi (R.C.) in relazione alla proprietà o costruzione dei beni assicurati.

Leeway clause

Condizione normalmente adottata per i rischi industriali relativamente alla garanzia "Incendio" con la quale l'impresa si impegna a ritenere coperti di prestazione assicurativa tutti i beni descritti in polizza anche in presenza di una eccedenza del valore estimato purché tale eccedenza non risulti superiore ad una percentuale (mediamente il 20%).

Il premio dovuto sarà poi conguagliato alla fine dell'esercizio sulla reale consistenza dei valori estimati.

Legge dei grandi numeri

La probabilità che la frequenza relativa sia vicina quanto si vuole alla probabilità dell'evento, può essere resa quanto si vuole vicina ad uno, al crescere del numero delle prove effettuate (Teorema di Bernoulli).

Vedi anche Probabilità e Legge empirica del caso.

Legge empirica del caso

Se un evento ha probabilità "p", in una serie di prove ripetute nelle stesse condizioni, la frequenza relativa è assai prossima alla probabilità.

Legge infortuni

Locuzione usata per indicare la disciplina riguardante l'I.N.A.I.L. contenuta nel D.P.R. 1124/65.

Lettera di disdetta

Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all'impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.

Liberalizzazione (delle tariffe)

Locuzione usata per indicare l'abbandono, avvenuto nel 1995, in base alle norme comunitarie sulla libertà di concorrenza, dei preesistenti regimi di approvazione ministeriale delle tariffe Vita (L. 742/86, art. 29) ed R.C.Auto (L. 990/69, art. 20)

Libertà di prestazione

Vedi Prestazione (libertà di) e Trattato di Roma.

Libertà di stabilimento

Vedi Stabilimento (diritto di, libertà di) e Trattato di Roma.

Limiti territoriali

Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.

Liquidatore (sinistri)

Soggetto, normalmente dipendente da una impresa, preposto all'operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.

Liquidazione (sinistri)

Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all'accertamento ed al pagamento del danno stesso.

Liquidazione coatta amministrativa

È l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non dell'autorità giudiziaria.

Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell'Industria, coadiuvato dallI'IVASS.

La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Lloyd's

Corporazione inglese di assicuratori, fondata nel 1713 da Edward Lloyd, proprietario di un caffè nelle vicinanze del porto di Londra, costituita attualmente da persone fisiche (dette names) o giuridiche ("members" ) che fanno capo a sindacati; essi dipendono dalla autorità del Lloyd's Committee, formato da 16 membri. Pratica ogni forma di assicurazione e di riassicurazione, ma contrariamente a quanto spesso si crede non ha assolutamente le caratteristiche di impresa.

Lucro cessante

È il mancato accrescimento patrimoniale, temporaneo o permanente, totale o parziale, conseguente al verificarsi del sinistro e solitamente, a titolo di perdita di capacità lavorativa, oppure (ma solo come configurazione temporanea) per la forzata disattivazione di una fonte di reddito.

Malagestio

Si ha "malagestio" quando l'assicuratore, in relazione ad un'assicurazione R.C., gestisce in maniera non avveduta e tecnicamente non corretta la lite col terzo (rifiutando una conveniente transazione, continuando una lite priva di sbocchi favorevoli, ecc.), per cui alla fine il massimale risulta insufficiente.

L'assicurato, se riesce a provare la malagestio (la prova va data, non col senno di poi, ma con gli elementi disponibili al tempo in cui l'assicuratore ha preso le decisioni contestate), può ottenere che l'assicuratore risponda anche oltre il massimale, onde ristorarlo del danno arrecatogli col suo inadempimento dell'obbligo contrattuale di tenerlo indenne.

Malattia

In senso assicurativo s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

In senso medico legale può definirsi come il processo morboso cronico od acuto, localizzato o diffuso, che determina una ridotta funzionalità dell'organismo.

Malattia (assicurazione)

Le polizze che hanno per oggetto l'evento "malattia" si articolano fondamentalmente su tre tipologie contrattuali che non comportano, di norma, alcun tipo di rimborso in caso di degenza domiciliare:

1) Corresponsione di una diaria per ogni giorno di degenza in struttura ospedaliera pubblica o privata, indipendentemente dagli esborsi sostenuti dall'assicurato.

2) Rimborso all'assicurato di quanto effettivamente speso per degenza, interventi, esami pre e post ricovero e ciò entro un limite di massimale (per persona, per evento, per anno assicurativo, per nucleo familiare), al netto di quanto eventualmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

3) Per il caso di invalidità permanente da malattia.

I primi due casi equiparano quasi sempre il ricovero reso necessario da infortunio a quello reso necessario da malattia.

Malore

La polizza Infortuni non comprende gli infortuni sofferti in stato di malore (che ne è quindi all'origine) in quanto l'infortunio è privo di uno dei suoi tre requisiti fondamentali (la causa esterna). Tuttavia alcune imprese comprendono anche tale eventualità, purché il malore non sia provocato da condizioni patologiche preesistenti.

Mancato freddo

È una garanzia complementare del Ramo Incendio che riguarda i possibili danni subiti dalle merci in refrigerazione causati da danni consequenziali nonchè dai guasti accidentali che si verificano nell'impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e negli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Mancinismo

Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di invalidità permanente riconosciute all'arto superiore destro (quale che sia la tabella di invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa.

Margine di solvibilità

Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero.

Esso deve corrispondere al patrimonio netto dell'impresa ed il suo ammontare deve essere almeno pari al più elevato tra due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all'ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all'onere medio dei sinistri.

Massimale

Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.

Classico della R.C., ma non limitato ad essa, il termine ricorre anche nel Ramo Malattia, nel ricorso terzi, ecc.

Massimali minimi (per l'assicurazione obbligatoria rc auto e natanti)

Sono quelli originariamente stabiliti in un'apposito allegato alla legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'Industria.

Materie radioattive

L'uso di materie radioattive è abitualmente escluso dalle Condizioni Generali di Assicurazione (vedi) con la definizione di "Rischi Atomici". I rischi relativi possono comunque essere assicurati ricorrendo all'apposito pool. Fa eccezione l'estensione di garanzia alle radiodermiti - possibile nel ramo infortuni - che riguarda i medici radiologi ed i tecnici di laboratorio.

Mediatore o broker

Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio.

Vedi anche Albo broker.

Mercato assicurativo (e riassicurativo)

È così definito l'insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione.

Mercedi

Sono così definite le retribuzioni che, sotto qualunque forma, vengono corrisposte ai dipendenti e quelle che convenzionalmente si assegnano i titolari delle imprese artigiane ed i loro familiari coadiuvanti. Costituisce un frequente parametro adottato dalle imprese assicuratrici per quantificare l'entità del rischio assicurato (particolarmente nelle assicurazioni di R.C. delle aziende).

Merci speciali

Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di particolare pericolosità quali:

- celluloide (grezza od oggetti di);

- espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;

- materie plastiche espanse ed alveolari;

- imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di protezione

Nel Ramo Furto le condizioni di polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico dell'assicurato, che le cose assicurate siano protette da mezzi di chiusura che abbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, tali da definirsi sufficienti.

Miniriforma

È così definita una serie di riforme e di modifiche alla legge 990/69 introdotta alla fine del 1976 in relazione all'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti.

Mista (assicurazione vita)

Vedi Assicurazioni miste.


Modificazioni contrattuali

Vedi Appendice.

Morte presunta

La morte presunta di un soggetto viene sancita con sentenza del tribunale 10 anni dopo l'ultima notizia che di esso si abbia o, in caso di scomparsa per infortunio, 2 anni dopo la data dell'evento.

Muro pieno

È un muro senza aperture elevato da terra al tetto, costruito in laterizi o conglomerati incombustibili di spessore non inferiore a cm. 13, oppure in pannelli di vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura. Agli effetti contrattuali (Incendio) sono ammesse le aperture per il passaggio di condutture elettriche e condotti per fluidi.

Le altre aperture debbono essere costituite da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Mutua

Vedi Società mutua e Assicurazioni mutue.

Names

Termine che sta ad indicare le persone fisiche che fanno capo ai diversi Sindacati di sottoscrizione che operano presso i Lloyd's di Londra.

Negligenza (presupposto di colpa)

È un comportamento messo in atto senza la preoccupazione di considerare la possibilità di causare danni.

Vedi Colpa.

Nesso di causalità (o eziologico)

È la relazione di causa-effetto che deve sussistere fra il fatto illecito ed il danno, affinché vi sia responsabilità in capo all'autore del fatto stesso.

Il concetto è espresso dall'art. 2043 C.c. che fa scaturire la responsabilità dal fatto illecito "che cagiona" ad altri un danno ingiusto.

Norme inderogabili

Sono quelle, indicate dal legislatore dagli articoli 1882 usque 1931 C.c., derogabili solo se in senso più favorevole all'assicurato e perciò sostituite, in caso di deroghe sfavorevoli, dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Obbligo (della assicurazione)

Nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l'ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc.

Oggetto del contratto

Vedi Causa del contratto.

Onere della prova

Vedi Prova.

Opzione a scadenza (assicurazione vita)

Vedi Opzione al termine.

Opzione al termine (assicurazione vita)

È una clausola contrattuale che consente all'assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza.

Quando la prestazione garantita è un capitale, quella alternativa è una rendita.

Quando la prestazione garantita è una rendita, quella alternativa è un capitale o una rendita con caratteristiche diverse da quella assicurata.

Partecipazione agli utili (assicurazione vita)

Se l'ipotesi statistica e/o finanziaria sono migliori del previsto o le spese inferiori a quelle previste, il premio percepito risulterà superiore al necessario. In tale ipotesi viene concessa, a volte, a beneficio degli assicurati, una partecipazione agli utili.

Partecipazione agli utili

Cointeressenza riconosciuta all'assicurato, in relazione all'andamento tecnico del rischio.

Parto

Il parto è fatto fisiologico e non ha - salvo sue complicanze - caratteristiche di malattia. Come tale, quindi, nelle polizze riferite appunto al Ramo Malattia non potrebbe essere indennizzabile, anche se comporta degenza. Tuttavia molte polizze di questo Ramo lo ricomprendono, con le più diverse formulazioni (a forfait, con sottomassimale, ecc.).

Sempre, comunque, ogni polizza prevede un periodo iniziale di carenza non inferiore a 10 mesi o a 300 giorni.

Patto contrario

È il patto posto in essere, là dove è ammesso, per derogare ad una norma di legge.

Vedi anche Norme inderogabili.

Pegno (assicurazione vita)

Le somme assicurate possono essere date in pegno. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

In caso di pegno, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Pejus

Condizione di penalizzazione, pertinente al Ramo R.C. auto, settore veicoli per il trasporto di cose, che viene applicata se nel periodo di osservazione precedente sono stati pagati più sinistri. La liberalizzazione delle tariffe rende questa norma di applicazione facoltativa da parte delle imprese.

Vedi Bonus-Malus.

Perdita anatomica o funzionale

È la perdita o diminuzione della capacità lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente (di norma A.N.I.A. o I.N.A.I.L.) predisposta per le perdite anatomiche.

La perdita dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica.

Perdite pecuniarie (assicurazione)

Locuzione che sta ad indicare il Ramo assicurativo di cui al numero 16 dell'elenco allegato alla Legge 295/78.

Tale Ramo riguarda un complesso di rischi eterogenei (rischi relativi all'occupazione, intemperie, perdite di utili, spese commerciali impreviste, perdite di fitti e redditi ecc.), accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro.

Perfezionamento

Termine in uso nella pratica assicurativa per indicare la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento della prima rata di premio.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.

Periodo di carenza

Vedi Carenza.

Periodo di osservazione

Condizione pertinente al Ramo R.C. auto necessaria per attuare la formula di personalizzazione bonus/malus nonchè la condizione di penalizzazione pejus. Si tratta, in pratica, di stabilire un lasso temporale nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri.

Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I successivi periodi durano 12 mesi, mantenendo la differenziazione dei tre mesi con la naturale scadenza della polizza.

Perito assicurativo

Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.

Persone non assicurabili

Le persone che siano affette da particolari situazioni patologiche, forme di alcoolismo o tossicodipendenza oppure che abbiano raggiunto certi limiti di età (predeterminati in polizza), vengono definite persone non assicurabili oppure assicurabili a particolari condizioni da pattuirsi specificatamente.

Pignoramento (assicurazione vita)

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Pioggia (assicurazione)

Questa tipologia contrattuale serve a garantire gli organizzatori di manifestazioni all'aperto (teatrali, sportive, ecc.) contro il rischio che l'evento "pioggia" determini l'annullamento delle manifestazioni stesse, con conseguente restituzione agli spettatori dell'importo pagato per accedervi; oppure che esso debba essere ripetuto in altra data, con conseguenti maggiori spese di allestimento.

Polizza di assicurazione

È il documento che prova l'assicurazione e che l'assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l'assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l'originale. Tale documento contiene l'individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l'assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. È firmato dall'assicuratore e dal contraente.

Polizza a libro matricola

Prassi in uso soprattutto nel Ramo R.C. auto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, purché in numero non inferiore a 50, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l'anno e calcolando poi con apposita regolazione (vedi) il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente.

Polizza a taglio fisso

È così definita ogni polizza che reca prestampate le somme assicurabili ed il relativo premio (spesso la scelta è obbligata o è limitata a tre/cinque opzioni), che ha quindi caratteristiche di facile vendibilità e richiede brevi tempi di emissione.

Polizza aperta

Prassi in uso in diversi Rami e soprattutto nel Ramo R.C. auto con la quale si consente a commercianti, muniti di specifica autorizzazione, di assicurare i veicoli posti in circolazione per prova, collaudo o dimostrazione, per un periodo continuativo non superiore a 5 giorni.

Polizza cauzionale

Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell'obbligazione.

La polizza ha la stessa funzione tecnico - giuridica della cauzione in denaro.

Polizza cumulativa

Quando, in una polizza Infortuni, assicurato e contraente non si identificano in un unico soggetto, il contratto si definisce cumulativo, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.

Polizza fidejussoria

Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivantigli da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell'obbligazione.

Polizza flottante

Vedi Polizza aperta.

Polizza globale

 

Termine di uso comune per indicare una polizza che prevede garanzie relative a più Rami contemporaneamente. Esempio classico è la polizza globale fabbricati, nella quale spesso coesistono più garanzie e Rami diversi (incendio del fabbricato, cristalli, infortuni del portiere, ecc.).

Polizza liberata (assicurazione vita)

Si considera tale una polizza quando l'assicurato interrompe il pagamento dei premi annui. La polizza resta quindi in vigore con un capitale ridotto e cessa l'obbligo del pagamento dei premi annui.

Polizza stimata

È quella polizza che contiene (o fa riferimento a) una stima di valore delle cose assicurate accettata dalle parti. La stima diventa così un vero e proprio patto contrattuale e, quindi, è incontestabile.

Polizza vincolata

Vedi Vincolo.

Pool

Organizzazione di assicuratori o riassicuratori che delegano ad un rappresentante comune i poteri di sottoscrizione di rischi in un ambito prestabilito.

Pool italiano per l'assicurazione dei rischi atomici

Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia.

Ha lo scopo di studiare le basi tecniche e ripartire i rischi cosiddetti "atomici" a carattere catastrofale tra le imprese aderenti.È gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias)

Pool per l'assicurazione di responsabilità civile da inquinamento

Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti.

È gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione (detta anche U.I.R. o Uniorias).

Portavalori

È così definita la specifica assicurazione che riguarda il trasporto di denaro o valori effettuato da persone, nominativamente individuate, che debbono ottemperare a determinate prescrizioni contrattualmente stabilite.

Premi di competenza

È l'insieme dei premi incassati nell'anno, depurati della riserva premi dell'esercizio successivo e maggiorati della quota di riserva premi dell'esercizio precedente.

Premio

È la prestazione dovuta dal contraente all'assicuratore; è, in sostanza, il "prezzo" dell'assicurazione. È dovuto per intero anche se frazionato in più rate.

Premio (assicurazione vita)

È il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore.

Premio (mancato pagamento)

Per i Rami Danni il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell'assicurazione.

Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l'assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento.

Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Per il ramo vita il mancato pagamento dell'intero premio del primo anno, (quindi anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell'art.1901 (I e II co.), come per le assicurazioni contro i Danni e l'assicuratore può agire, per l'esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo.

Premio annuo (assicurazione vita)

È la rata annua di ammortamento demografico finanziario del premio unico. Il premio annuo è dovuto all'inizio di ciascun anno assicurativo. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto.

Premio di rischio (assicurazione vita)

È la quota di premio puro destinata alla copertura del costo del rischio morte, nel periodo al quale il premio si riferisce. Il premio di rischio si trova nelle assicurazioni per le quali esiste l'impegno di corrispondere un capitale in caso di decesso. Manca, naturalmente, nelle assicurazioni che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita solo in caso di vita.

Premio di risparmio (assicurazione vita)

È così definita la quota di premio puro che è destinata alla costituzione della riserva matematica.

Il premio di risparmio deve essere calcolato in modo tale che, gli importi accantonati, maggiorati degli interessi demografico-finanziari maturati, consentano all'assicuratore di disporre in ogni momento della riserva matematica.

Premio imponibile

È il premio dovuto dal contraente, comprensivo di accessori e di eventuali interessi di frazionamento, prima della applicazione delle imposte.

Premio lordo

Premio imponibile, maggiorato delle imposte.

Premio minimo

Premio comunque dovuto dal contraente anche qualora per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso tale da ridurre sensibilmente il premio anticipato.

Deve essere contrattualmente predeterminato.

Premio naturale (assicurazione vita)

È un premio annuo puro e fa riferimento al rischio dell'anno cui si riferisce.

Premio netto

È il premio, comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento, che, dedotto ogni sconto convenuto e maggiorato degli accessori, darà poi luogo al premio imponibile.

Premio puro

Il premio puro è determinato sulla base della sinistrosità presunta e quindi per far fronte ad essa. Si ottiene mettendo in relazione la frequenza dei sinistri con il costo medio dei sinistri stessi, entrambi stimati.

Premio puro (assicurazione vita)

È il premio calcolato su due ipotesi, quella demografica e quella finanziaria e corrisponde al costo medio della parte industriale della prestazione dell'assicuratore.

Premorienza

Nell'assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo.

Prescrizione

Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in un anno. Quelli derivanti da trattati di riassicurazione in due anni.

Prestazione (libertà di)

L'U.E. volendo realizzare un mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ha emanato numerose disposizioni in tal senso, onde realizzare gradualmente l'obiettivo, mano a mano recepite nei vari ordinamenti nazionali.

Negli ultimi anni il processo di unificazione del mercato è stato accelerato: il mercato unico è ufficialmente aperto (caduta delle barriere doganali) già dal 1ÍŠ gennaio 1993.

Relativamente all'assicurazione sono state emanate diverse direttive comunitarie, tutte recepite nell'ordinamento italiano, in ordine alla gestione dei vari Rami assicurativi, al servizio assicurativo, al diritto di stabilimento e così via, anche con risvolti fiscali, di scelta della legislazione da applicare al contratto, ecc. In particolare, delle sei direttive (tre per i Rami Danni e tre per il Ramo Vita) le ultime due (Danni e Vita) sono state recepite nel marzo 1995.

Prestazioni (assicurazione vita)

Obbligazioni di natura pecuniaria derivanti dalla stipulazione della polizza.

Per l'assicuratore, la prestazione consiste nel pagamento di un capitale o di una rendita; per l'assicurato, nel pagamento di un premio unico oppure annuo.

Prestito (assicurazione vita)

L'assicurato con polizza Vita può ottenere dei prestiti secondo quanto stabilito dal contratto, entro il limite massimo costituito dal "valore attuale" della sua polizza, calcolato secondo le norme che regolano il riscatto e la riduzione.

Prevenzione sinistri

Attuazione di misure precauzionali tendenti ad evitare il ripetersi di danni emersi da precedenti esperienze.

Primo rischio assoluto

Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.

Primo rischio relativo

Forma di copertura che comporta l'esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire.

Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse.

Principio indennitario

È il principio per cui l'assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche di un danno, ma non può costituire mezzo per conseguire un lucro. Tale principio è salvaguardato da numerose disposizioni del Codice civile. Nelle assicurazioni di cose l'indennizzo non può quindi superare il valore delle stesse cose al momento del sinistro, indipendentemente dall'importo per il quale l'assicuratore ha contrattualmente assunto l'obbligo che rappresenta soltanto il limite massimo della sua esposizione.

Privilegio

È accordato, sull'indennità dovuta dall'assicuratore R.C. al suo assicurato, al danneggiato per patto di quest'ultimo, in relazione al credito del danneggiato stesso per il danno subito.

Probabilità

Si dice probabilità di un evento il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei casi possibili.

Probabilità di morte

È la probabilità che una persona di età x ha di morire prima di raggiungere l'età x+1.

Probabilità di vita

È la probabilità che una persona di età x ha di raggiungere l'età x+1.

Profitto sperato

L'assicuratore, che è tenuto a rivalere nei modi e nei termini pattuiti l'assicurato del danno sofferto in conseguenza di un sinistro, risponde del profitto sperato solo se si è contrattualmente obbligato in tal senso.

Promotore finanziario

È promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente le attività di intermediazione finanziaria.

Tali attività devono essere svolte esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare.

È in ogni caso inibita ogni forma di consulenza porta a porta.


Proporzionale

È la regola per cui resta a carico dell'assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l'assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata.

Proposta

Il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, si realizza attraverso l'incontro delle volontà quando la proposta (avanzata dall'assicurando anche se predisposta dall'assicuratore) viene accettata dall'assicuratore stesso.

La proposta scritta rimane ferma (irrevocabile) per 15 o 30 (se occorre una visita medica) giorni dalla consegna o spedizione.

Proroga

Vedi Tacita proroga o tacito rinnovo.

Prova (del contratto di assicurazione)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

Prova (inversione dell'onere)

Quando il legislatore presume la responsabilità di un determinato soggetto, questi è ammesso a fornire la prova contraria o liberatoria.

Si ha così l'inversione dell'onere della prova, nel senso che a fornire quest'ultima non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale, bensì è il soggetto contro cui viene fatta valere la domanda a disporre di precise facoltà in materia probatoria.

Ciò ha rilievo nel campo delle responsabilità presunte per fatto proprio o per fatto altrui, dette anche indirette.

Prova (onere della)

Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni.

 

Provvigione

 

È la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall'agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall'impresa (o dall'agente al produttore, subagente, segnalatore).

Tradizionalmente la provvigione è distinta in:

- provvigione di incasso, destinata a compensare l'attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l'esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro;

- provvigione di acquisto, destinata a remunerare l'attività di acquisizione del contratto.

La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all'atto dell'incasso della prima.

Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata.

Psicofarmaci

Vedi Tossicodipendenza.

Punture di insetti

Le conseguenze delle punture di insetti sono abitualmente escluse dalle polizze Infortuni. Anche se i loro effetti portano raramente a fenomeni di una certa gravità, è consigliabile derogare alla esclusione in presenza di soggetti che svolgono particolari attività (apicultori, agricoltori, ecc.)

Questionario anamnestico

Trattasi di formulario, predisposto dall'assicuratore, che deve essere compilato da ciascuno dei proponenti interessati a contrarre una polizza malattia o Vita (tipologie che prevedono il caso morte). In esso devono essere fornite informazioni dettagliate sul proprio stato di salute, sugli infortuni e malattie sofferti, sui postumi residuati, sui precedenti familiari, sulle abitudini, ecc. Sentito il parere della propria consulenza medica l'assicuratore (impresa) decide se prestare o meno la garanzia, ed eventualmente a quali condizioni.

Quietanza di danno

È il documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quietanza di premio

È il documento che emette l'impresa per attestare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza.

Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l'incasso, nonchè la data (e a volte l'ora) dell'avvenuto incasso.

Quota

Termine di uso comune che sta ad indicare la partecipazione di una impresa a un rischio assunto in coassicurazione e l'entità della partecipazione stessa.

 

R.C. contrattuale

 

È la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto.

La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all'obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest'ultimo non è dipeso da sua colpa.

R.C.D.

Vedi R.C. generale.

R.C. dei veicoli a motore e dei natanti

Vedi Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.

R.C. della famiglia

Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata.

Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), delle responsabilità per la conduzione dell'alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65) ecc.

R.C. diretta

È la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull'autore del fatto illecito.

R.C. diversi

Vedi R.C. generale.

R.C. extra-contrattuale

È la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all'integrià fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti.

Essa si ricollega al principio del "neminem iniuste l椥re", riproposto dall'art. 2043 C.c.

R.C. generale (assicurazione)

Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza - RC Diversi o RCD - per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC "diverse" da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l'assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d'opera (RCO) (vedi R.C. operai).

R.C. indiretta

È la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto (illecito).

R.C. oggettiva

In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall'elemento soggetivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62.

Infatti nell'ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione "no fault" (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.

R.C. operai

Trattasi della "Responsabilità Civile Operai", più correttamente definita R.C. prestatori d'opera, riguardante:

- la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65;

- le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso.

Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l'apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.

R.C. postuma

La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici.

R.C. prodotti

È la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.).

R.C. professionale

Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condominii, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione.

L'assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell'assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l'assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.

R.C. smercio

Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.

Rami danni

Vedi l'elencazione alla voce Ramo.

Rami elementari

L'espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative.

L'espressione trae origine dagli "elementi naturali" perché, all'epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine.

Oggigiorno la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni.

Ramo

Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc.

Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l'aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi.

La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in "marine" (Trasporti in genere) e "non marine" (tutti i restanti).

Rapina

Reato contro il patrimonio commesso da chi, con violenza o minaccia, sottrae qualcosa a colui che la detiene legittimamente, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto.

Rapporto sinistri a premi

Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (già definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.

Rappresentanza (di impresa estera)

È la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un'impresa estera per esercitare l'assicurazione secondo la legge italiana.

Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla U.E.

Rate di premio

Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, costituenti l'intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all'anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento.

Recesso per sinistro

Facoltà che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro. Tuttavia tale facoltà è stata fortemente ridimensionata per effetto della normativa comunitaria oggi recepita in tema di clausole abusive.

Recupero delle cose assicurate

Se l'assicurato ha percepito l'indennizzo per le cose rubate, per rientrare in possesso della refurtiva, quando recuperata, dovrà rimborsare la somma percepita. In caso contrario le cose recuperate restano di proprietà dell'assicuratore.

Regola proporzionale

Vedi Proporzionale.

Regolazione (del premio)

È una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.

Regole evolutive (tabella delle)

Nel Ramo R.C. auto (autovetture ad uso privato) l'assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l'applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per l'annualità successiva, corrispondenti a diverse classi di merito che si determinano, a seconda dei sinistri osservati, sulla base di una tabella detta appunto delle regole evolutive.

Regresso

Vedi Rivalsa.

Regresso (dell'impresa designata)

Nel Ramo R.C. auto è l'azione accordata all'impresa designata per recuperare, dai conducenti fuggiti e poi identificati e da quelli non assicurati, l'ammontare delle prestazioni erogate alle vittime.

Reintegro

In talune tipologie di contratto assicurativo è previsto che, al verificarsi di un sinistro, il contraente debba versare un premio supplementare all'impresa assicuratrice che è detto, appunto, reintegro.

Rendita (assicurazione vita)

Somma di denaro, costituente prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita.

Rendita perpetua

Qualunque prestazione periodica in perpetuo, avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

Rendita semplice

La rendita semplice è una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale.

Rendita vitalizia

Qualunque prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento.

Rendita vitalizia reversibile

È una rendita vitalizia che, in caso di morte dell'assicurato, continua, in tutto o in parte, finché il coassicurato resta in vita.

Requisiti del contratto

Vedi Causa (del contratto).

Responsabilità civile (diverse)

Vedi ogni singolo argomento preceduto da R.C.

Responsabilità presunta

È quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l'onere di provare la colpa (o il dolo) dell'autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione.

Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorché questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.

Revoca (del beneficiario)

La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento.

La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Riassicuratore

Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri (cedente), senza obblighi diretti verso gli assicurati.

Riassicurazione

Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o Ramo, permette di ridurre l'esposizione di un'impresa assicuratrice.

Riattivazione

Vedi Sospensione e riattivazione.

Riattivazione (della polizza vita)

Si ha quando, verificatasi la sospensione conseguente al mancato pagamento dei premi, tale pagamento riprende (senza che il contraente ricorra al riscatto).

Al contraente che abbia sospeso il versamento dei premi è infatti concessa la facoltà di chiedere, entro 24 mesi, la rimessa in vigore del contratto per l'importo del capitale o della rendita inizialmente assicurati.

Ricerca guasti

Nelle polizze globali fabbricati sono spesso rimborsabili le spese sostenute per ricercare la rottura accidentale delle condutture ed impianti fissi del fabbricato, ivi comprese quelle relative alla demolizione ed al successivo ripristino di parti delle strutture di pareti o pavimenti.

Ricorso terzi

Mediante questa copertura vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza, del quale l'assicurato sia civilmente responsabile.

Trattasi di una forma di assicurazione R.C. prestata, però, nell'ambito del Ramo Incendio.

Ricorso vicini

Vedi Ricorso terzi.

Ricovero

Degenza che comporta pernottamento, avvenuta in istituti di cura sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati ad erogare l'assistenza ospedaliera.

Il relativo onere, quando non a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere oggetto di rimborso nelle polizze Malattia.

Riduzione (della somma assicurata)

Si ha quando, a seguito di sinistro Furto, le somme assicurate sono ridotte, fino al termine dell'annualità assicurativa, dello stesso importo dell'indennizzo, senza alcuna restituzione del premio.

Riduzione (nella polizza vita)

Ove l'assicurato, ricorrendone le condizioni, non chieda il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi, tale polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte, ossia saranno rapportate al valore attuale della polizza stessa, all'atto della cessazione.

Le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione (delle somme assicurate), in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il predetto valore attuale della polizza.

Per la riduzione occorre che sia decorso il termine di tolleranza, che vi sia un'antidurata del rapporto (di solito triennale) e che la specie assicurativa comporti la riserva matematica.

Rimpiazzo

Si intende per tale la sostituzione delle cose danneggiate con altre nuove, equivalenti per valore, caratteristiche, rendimento economico; sono comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri dovuti all'Erario.

Vedi anche Valore a nuovo e Costo di rimpiazzo.

Riparto (di coassicurazione)

È l'elencazione delle imprese sottoscrittrici di un determinato rischio al quale partecipano in quota, con indicazione, per ciascuna di esse, della rispettiva percentuale. Forma parte integrante della polizza. L'impresa che emette il contratto, su cui appare detto riparto, è detta delegataria.

Risarcimento

È l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona.

Nell'ambito dell'assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall'assicurato e indennità dovuta a quest'ultimo dall'assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza.

Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.

Risarcimento proporzionale

È quello da farsi, in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile.

Riscatto (assicurazione vita)

È la facoltà data all'assicurato sulla Vita di ottenere a sua richiesta, in caso di cessazione del pagamento dei premi, la corresponsione dell'importo rappresentante il valore attuale della polizza, calcolato sommando i premi pagati e facendo determinate detrazioni per l'antiselezione e per le spese (di acquisto e di gestione del contratto). Occorre però che la prestazione dell'assicuratore sia certus an, che vi sia un'antedurata del contratto di solito triennale e un'apposita dichiarazione di volontà del contraente.

Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari

Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali diretti, causati da tumulti, disordini civili, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, da terroristi o persone che agiscono per scopi politici.

Vedi Eventi sociopolitici.

Rischi spaziali

Si tratta di una tipologia di rischi che ha avuto notevole sviluppo in epoca abbastanza recente (ultimo decennio). Normalmente la garanzia prestata copre la fase di lancio del missile destinato a porre in orbita il satellite (perdita del vettore) e il posizionamento in orbita (geostazionaria per i satelliti destinati alle telecomunicazioni) del satellite stesso, oltrechè il suo corretto funzionamento.

Rischi tecnologici

L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte.

In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.

Rischio

È la probabilità che un certo evento si verifichi e l'entità dei danni che ne possono derivare.

Viene definito "rischio" anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.

Rischio (aggravamento)

Vedi Aggravamento del rischio.

Rischio assicurato

È la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.

Rischio (cessazione)

Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell'assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all'atto di tale conoscenza).

Rischio (diminuzione)

Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l'assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.

Rischio escluso

È una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest'ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.

Rischio (inesistenza)

Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.

Rischio (natura del)

Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell'assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento.

Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.

Rischio agricolo

Per rischio agricolo si intendono tutte le attività pertinenti al mondo agricolo di coltivazione, allevamento e commercializzazione conseguente.

Rischio civile

Per rischio civile si intendono le abitazioni, gli uffici, le scuole ed in genere quegli enti dove non si esercitano attività materiali di commercializzazione di prodotti, nè lavorazioni in genere.

Rischio commerciale

Per rischio commerciale si intendono le attività di scambio di beni, sia al dettaglio che all'ingrosso (acquisto di merci e loro rivendita), con tutte le operazioni attinenti.

Rischio comune

Con tale espressione si suole intendere che gli enti assicurati sono anche interessati da altro contratto stipulato dalla stessa impresa.

Rischio elettronica

È una speciale forma di assicurazione destinata a tutelare gli impianti e le apparecchiature elettroniche contro tutti gli eventi accidentali che non siano espressamente esclusi.

Vedi anche Elettronica (assicurazione) e Rischi tecnologici.

Rischio locativo

Mediante questa copertura l'assicurato è garantito quando, a seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.

Rischio normale (assicurazione vita)

È il rischio che non presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità.

Se il rischio è normale, il costo delle prestazioni garantite corrisponde al teorico costo medio previsto nella costruzione del prezzo di vendita e quindi va senz'altro applicato il premio di tariffa corrispondente alla forma scelta, all'età ed alla durata contrattuale.

Rischio putativo

È così definito un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tali eventualità, è nullo.

Rischio separato

Nell'assicurazione Incendio è, per definizione, la coesistenza di uno o più rischi elementari, disgiunti e separati da muro pieno, o spazio vuoto superiore ad un metro.

Rischio singolo

Nell'assicurazione Incendio è l'insieme dei beni pertinenti il rischio, oggetto dell'assicurazione, ubicati a meno di 40 metri fra loro e inerenti l'attività di un unico imprenditore.

Rischio tarato (assicurazione vita)

È il rischio che presenta, per ragioni sanitarie e/o extra sanitarie, una sopramortalità che si traduce in un presumibile maggior costo delle prestazioni garantite dall'assicuratore, comportante la richiesta di premio superiore.

Riserva matematica (assicurazione vita)

Riguarda l'appostazione in bilancio di importi, opportunamente calcolati e garantiti mediante l'accantonamento di idonee attività in conformità alla legge, sui premi dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, per far fronte agli impegni assunti.

Tale accantonamento è denominato Riserva Matematica, perché, per la sua quantificazione, si fa riferimento a formule matematiche attuariali.

La riserva matematica può essere calcolata solo per il complesso degli assicurati e rispetto a ciascuno di essi può essere valutata solo come media; il valore medio costituisce in ogni momento il valore della polizza.

Riserva per premi puri (assicurazione vita)

È la riserva matematica calcolata tenendo conto solo degli impegni reciproci dell'assicuratore e dell'assicurato.

Riserva premi

È così definita l'appostazione in bilancio delle quote di premio incassate nell'anno, ma riferentisi ai rischi che si protrarranno nell'esecizio successivo.

Riserva sinistri

È così definita l'appostazione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell'esercizio, ma non ancora pagati.

Riserve di senescenza

Sono così definiti gli accantonamenti di una parte dei premi incassati, costituiti dall'assicuratore per far fronte al progressivo appesantimento del rischio con il passare del tempo. Ciò si riscontra specificatamente nel Ramo Malattie, dove la costituzione di tali riserve è strettamente connessa con l'allungamento della vita umana e con il maggior ricorso a cure mediche rese necessarie dall'età sempre più avanzata.

Riserve tecniche

Sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. Vanno calcolate ed iscritte in bilancio, nonchè garantite con idonee attività a norma di legge.

Riserve tecniche (assicurazione vita)

Denominazione generica che comprende le seguenti riserve:

- riserva matematica in base ai premi puri;

- riserva spese di gestione;

- riserva per soprappremi sanitari e professionali;

- riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari.

Risk management

Letteralmente "gestione dei rischi" (dell'azienda).

Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l'equilibrio economico e finanziario - come pure la capacità operativa dell'azienda stessa - se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi anche Risk manager.

Risk manager

Responsabile delle politiche di rischio di un'azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l'alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.

Risoluzione del contratto

Vedi Anticipata risoluzione del contratto di assicurazione.

Ritiro patente (assicurazione)

Trattasi di un'assicurazione mirante a compensare, attraverso la corresponsione di una diaria, l'automobilista destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dall'autorità competente.

All'origine di siffatta copertura vi è la considerazione, talvolta priva di riscontro effettivo nella realtà, che detto provvedimento arrechi un danno economico.

Rivalsa

Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il "ruolo nazionale dei Periti Assicurativi", cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti all'esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine poi prorogato al 31/12/1995) l'attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi (iscrizione)

Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l'iscrizione, i seguenti specifici requisiti:

- diploma di scuola media secondaria oppure laurea (l'elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico riportato all'articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93 è stato superato dall'art. 2 comma d del D.M. pubblicato sulla G.U. del 27/12/94 n. 102 4a serie speciale);

- superamento di una prova di idoneità.

Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purché risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale.

In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 28/6/95 avevano già esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo.

Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 28/6/95 avevano già esercitato continuativamente l'attività di perito assicurativo per almento due anni.

Salvataggio (obbligo di)

L'obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l'assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell'assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all'atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell'assicuratore. L'inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell'indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all'obbligo dell'avviso del sinistro.

L'assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve - su richiesta dell'assicurato - anticipare le spese o concorrere alle stesse.

Sciopero

Vedi Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scommessa

Si distingue dall'assicurazione perché non ha, come questa, finalità previdenziale per una delle parti, ma scopo di lucro per entrambe.

Scoperto

Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, espressa in percentuale.

Può coesistere con la franchigia.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Secondo rischio

Vedi Assicurazione (di secondo rischio).

Sequestro (assicurazione vita)

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, a seguito della stipulazione di una polizza Vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva.

Sono comunque salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Sforzi muscolari

Sono eventi a seguito dei quali possono riscontrarsi lesioni non rispondenti alla definizione contrattuale di Infortunio. Per rendere più complete le polizze Infortuni, mediante apposita clausola si possono considerare (ma con certe limitazioni) indennizzabili anche tali lesioni, così come avviene pure in ordine alle ernie ed agli infarti.

Singolo rischio

Si considerano tali le cose che si trovano riposte in un unico locale od in più locali fra loro comunicanti.

Sinistri di competenza

È l'appostazione a bilancio della somma di tutti i sinistri di competenza dell'esercizio, siano essi pagati o appostati a riserva.

Società mutue assicuratrici

Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati "sovventori", che versano il contributo sociale.

Sono presenti in Italia alcune imprese assicuratrici, costituite in forma mutua, che esercitano l'assicurazione con le stesse modalità previste per le S.p.A..

I Soci della Mutua possono essere "garanti" (che costituiscono il patrimonio sociale) e "assicurati", quando la polizza contiene il vincolo di mutualità.

Questi ultimi godono dei benefici di mutualità.

Solaio

Complesso di elementi che costituisce la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; le pavimentazioni e le soffittature sono ininfluenti sulla combustibilità del solaio stesso.

Solidarietà

Termine usato per invocare il principio giuridico per cui, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte queste sono obbligate in solido al risarcimento. Ciascuna di queste, quindi, se responsabile, deve corrispondere al danneggiato l'intero ammontare del danno. Successivamente chi ha pagato può recuperare dai corresponsabili, in via di regresso, le rispettive quote graduate, in base alla partecipazione colposa o, in difetto, ritenute presuntivamente paritetiche.

Solidarietà umana

Vedi Umana solidarietà.

Somma assicurata

Nelle assicurazioni delle cose è la somma riferita alle stesse in sede di conclusione del contratto e indicata in polizza, fermo restando che nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Diverso il discorso per le assicurazioni di persone, sulla Vita o contro gli Infortuni, ove non si pone, ovviamente, il problema del valore al tempo del sinistro. Nei Rami Infortuni e Vita viene spesso adottato il termine - in questo caso equivalente - di capitale assicurato.

Sommosse

Vedi Eventi eccezionali e Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari.

Sopramortalità

È la caratteristica attribuita ai rischi che presentano significative anomalie riguardanti i seguenti fattori: normali (età e sesso), biologici, occupazionali e ambientali.

Soprappremio

È la maggiorazione che si aggiunge al premio di polizza, desunto da tariffe per rischi "normali", che si applica quando ricorrono circostanze aggravanti (ad. es. la vetustà nell'assicurazione R.C. di fabbricati) o quando la garanzia debba essere estesa a rischi particolari (ad. es., nel Ramo Infortuni, la pratica di uno sport normalmente escluso dalle condizioni generali di assicurazione).

Soprappremio (assicurazione vita)

È la maggiorazione che si aggiunge al premio originale e corrisponde al presunto costo della sopramortalità presentata dal rischio o alla situazione che, nelle assicurazioni contro i Danni, rende più gravosa la posizione dell'assicuratore.

Sopravvivenza

Nell'assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la sopravvivenza dell'assicurato ad una data prestabilita in polizza.

Sospensione della patente

Vedi Ritiro patente.

Sospensione e riattivazione

Durante la vita di un contratto di assicurazione è possibile, a determinate condizioni, pattuire una sospensione dell'efficacia della garanzia.

Quando viene richiesto il ripristino dell'operatività, questa si definisce riattivazione.

Sostanze stupefacenti

Vedi Tossicodipendenza.

Sostituzione

Emissione di un contratto di assicurazione che sostituisce una precedente polizza; con tale atto l'operatività della polizza sostituita passa di fatto alla sostituente.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)

Nelle assicurazioni a valore intero (tipica quella del Ramo Incendio), se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto come, ad esempio, nelle assicurazioni furto a primo rischio (assoluto o relativo).

Sovrassicurazione

Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l'assicurazione non è valida, fermo il diritto dell'assicuratore (purché in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell'assicurato, l'assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l'avvenire la correlativa riduzione di premio.

Spatium cogitationis (o spatium deliberandi)

È il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, avanzata a mezzo raccomandata a.r. presso l'assicuratore, che bisogna lasciare trascorrere, prima di iniziare gli atti legali in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti.

Spazio vuoto

È convenzionalmente lo spazio non coperto ed inoccupato che separa due rischi di almeno un metro; non infirmano la separazione di spazio vuoto le condutture, i passaggi sotterranei, i vani scale e le passerelle.

Specifica

Vedi Invalidità specifica.

Spese di conservazione

Esborsi sostenuti dall'assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori.


Spese di giustizia (in un procedimento penale o civile)

Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.

Spese di resistenza

Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del danneggiato. Nell'ambito dell'assicurazione R.C., sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in aggiunta ad esso. Ove l'entità del danno reclamato dal terzo superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi.

Spese di salvataggio

Sono danni indiretti riconosciuti all'assicurato per ridurre gli effetti del sinistro o limitare l'evoluzione della perdita economica.

Spese legali e peritali (assicurazione delle)

Vedi Tutela giudiziaria.

Sports

Le polizze Infortuni abitualmente non prevedono la pratica di sports pericolosi (che sono sempre dettagliatamente elencati nelle esclusioni) e di quelli a carattere agonistico. Gli sports con uso di veicoli (auto e moto) sono compresi solo se di regolarità pura, senza tratti in velocità.

Stabilimento (diritto di, libertà di)

Il diritto di stabilimento inerisce al fatto che un operatore (nel caso, impresa assicuratrice o broker) possa stabilirsi - in base ad apposite norme di legge - in un paese diverso dal proprio. Al riguardo l'U.E. perseguendo la libertà di stabilimento in tutto il suo territorio, ha posto in essere una serie di disposizioni (recepite nel nostro ordinamento) per rendere effettiva tale libertà, facendo cadere eventuali discriminazioni contenute nelle varie normative nazionali.

Stato di necessità

Fa venir meno la responsabilità in sede penale e civile, ma in questo secondo caso l'autore del fatto può essere tenuto a corrispondere al danneggiato un equo indennizzo rimesso alla valutazione del giudice. La situazione ricorre quando l'autore del fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare sè stesso od altri da un pericolo incombente (da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile).

Stima conservativa

È la valutazione delle conseguenze dannose che l'assicuratore decide di effettuare, anche nel caso in cui il danno non sia indennizzabile, in quanto successivamente potrebbe risultare impossibile una stima resa necessaria, per esempio, dall'insorgere di un contenzioso.

Storno

Operazione contabile consistente nell'annullamento di una partita (relativa ad una rata di premio o all'importo risultante da un'appendice di polizza) per l'impossibilità di conseguire l'incasso o per altri motivi (sostituzione della polizza ecc.).

Stupefacenti

Vedi Tossicodipendenza.

Subagente di assicurazione

È colui che assume l'incarico di gestire e concludere contratti per conto di un agente di assicurazione.

L'attività di subagente di assicurazione, svolta per almeno due anni in modo continuativo e professionale, costituisce a sensi dell'art. 5 della Legge 48/79, titolo sostitutivo dell'esame di idoneità per conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.

La norma testè citata fornisce anche una definizione del subagente professionista di assicurazione, "intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività impreditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma".

Suicidio dell'assicurato

In caso di suicidio dell'assicurato prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, o dalla sua riattivazione dopo la sospensione seguita al mancato pagamento dei premi, l'assicuratore, salvo patto contrario, non è tenuto ad erogare le prestazioni pattuite.

Surrogazione del creditore nei diritti del debitore

 

Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un'autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l'ammissibilità di tale azione nell'ambito dell'assicurazione R.C., riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore surrogandosi all'assicurato (quale creditore dell'assicuratore).

Surrogazione (dell'assicuratore)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino all'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l'assicuratore si sostituisce all'assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell'assicuratore stesso.

La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l'assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l'I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione.

Surrogazione dell'impresa designata (diritto di)

L'impresa designata che abbia liquidato danni causati da assicurati presso imprese in liquidazione coatta, è surrogata (per gli importi pagati) agli assicurati stessi ed ai danneggiati nei loro diritti nei confronti dell'impresa in liquidazione.

Svalutazione monetaria

Tecnicamente è il provvedimento con cui le autorità di un Paese svalutano la propria moneta rispetto a quelle di altri Paesi, per cui muta il rapporto di cambio con le stesse. Nel linguaggio comune invece il termine svalutazione viene considerato sinonimo di inflazione monetaria o meglio di perdita di valore subita dalla moneta per effetto dell'inflazione, intesa come eccesso di circolante e conseguente aumento dei prezzi interni, misurata attraverso appositi indici statistici.

Rispetto ai debiti di valore (e tali sono i risarcimenti dovuti ai terzi relativi ad assicurazioni R.C.) l'inflazione obbliga ad aumentare l'importo del debito per mantenerne inalterata, alla luce degli indici predetti, l'entità reale.

L'inflazione non ha effetto invece sui debiti di valuta la cui entità (ad esempio la somma da pagare in relazione ad un infortunio coperto da polizza Infortuni) rimane invariata anche se nel frattempo la moneta abbia perso valore per cause inflattive.

T.F.R. (assicurazione vita)

Sigla che sta ad indicare il trattamento di fine rapporto (economico), che spetta al lavoratore dipendente che cessa il proprio rapporto con il datore di lavoro.

Tabella invalidità infortuni (A.N.I.A.)

La polizza Infortuni riporta nelle condizioni generali una tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti da applicarsi al capitale assicurato per l'invalidità totale; per quelle non riportate si fa normalmente riferimento ad una generica capacità lavorativa che viene ad essere ridotta a seguito delle lesioni subite.

La tabella, di uso generalizzato, è detta A.N.I.A. in quanto essa proviene dagli studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.

Tabella invalidità infortuni (I.N.A.I.L.)

Il D.P.R. 1124/65 obbliga all'assicurazione infortuni per tutti i lavoratori impegnati in particolari attività manuali od a contatto con macchinari in genere; la prestazione è costituita da una rendita secondo una particolare tabella di lesioni alla quale corrisponde una valutazione percentuale graduata sulla invalidità totale.

Nelle assicurazioni private Infortuni si fa molto spesso riferimento a tale tabella, (la cui adozione spesso comporta un soprappremio) mediamente più elevata in termini percentuali di quella predisposta dall'A.N.I.A. - generalizzata - e adottata da molte imprese; la prestazione comunque viene effettuata nel rispetto delle norme contrattuali (erogazione dell'indennità applicando al capitale assicurato la percentuale indicata in tale tabella, senza inserimento della franchigia relativa disposta obbligatoriamente dalle condizioni I.N.A.I.L. e corresponsione di un capitale e non di una rendita).

Tacita proroga o tacito rinnovo

Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta.

Taratura (assicurazione vita)

Anomalia che determina una forte sopramortalità del rischio assicurato o da assicurare.

Vedi Rischio tarato.

Tariffa

Elencazione dei premi da prospettare alla clientela in ordine alla copertura delle diverse tipologie di rischio, relativamente ai singoli Rami.

Tariffe (assicurazione vita)

Sono così definite le forme assicurative, che classificate a seconda delle modalità di corresponsione delle prestazioni assicurate, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.

Tassa governativa

Vedi Imposta sui premi assicurativi.

Tasso di premio

Tasso, generalmente da conteggiarsi sulla somma assicurata, per determinare il premio richiesto dall'assicuratore a fronte della garanzia prestata.

Tasso di rivalutazione (assicurazione vita)

È il tasso che si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa, la differenza tra il tasso retrocesso e il suddetto tasso tecnico.

Tasso forfettario

Percentuale che, in relazione alla varietà dei rischi e tenuto conto dell'incidenza determinata dall'esistenza di più somme assicurate, consente di prendere in considerazione unicamente il totale di queste, semplificando il conteggio del premio.

Tasso retrocesso (assicurazione vita)

È' il tasso di rendimento annuo attribuito agli assicurati che hanno stipulato una polizza Vita con tariffa rivalutabile.

Il tasso retrocesso si ottiene moltiplicando il tasso di rendimento delle riserve matematiche, delle polizze rivalutabili, per la percentuale di retrocessione. Può essere attribuito agli assicurati in percentuali variabili da impresa a impresa.

Tasso tecnico (assicurazione vita)

È il tasso minimo di rendimento che l'assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale.

Nella determinazione del premio il tasso tecnico viene conteggiato a favore degli assicurati.

Tavole di mortalità

Sono tavole numeriche elaborate dall'ISTAT, in occasione dei censimenti della popolazione italiana che partendo da una popolazione teorica iniziale di 100.000 individui in età zero, indicano per ogni età: il numero dei viventi, dei morti, la frequenza di morte, la vita media.

Tempario

Tabelle utilizzate dai liquidatori sinistri e dai periti delle imprese assicuratrici che stabiliscono, con obiettività, i tempi di manodopera necessari per riparazioni di carrozzeria e meccanica relativi ai veicoli incidentati.

Temporanea caso morte

Assicurazione Vita che garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso dell'assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo.

Terremoto

Vedi Eventi catastrofali.

Terzi

Nell'ambito delle assicurazioni R.C., il concetto di terzietà (essere terzi rispetto all'assicurato) è stato elaborato per escludere dall'assicurazione i danni subiti da persone legate all'assicurato da particolari vincoli (coniugio, parentela, affinità) col conseguente rischio di collusione (originato da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale, sia pure di fatto e non di diritto) pregiudizievoli per il rapporto assicurativo. Tale concetto è di natura contrattuale, ma ha un preciso rilievo legislativo in ordine all'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, nel senso che il legislatore ha provveduto a formulare l'elenco, poi ridimensionato dalla Corte Costituzionale, di coloro che "non sono considerati terzi" e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dalla'assicurazione.

Tossicodipendenza

La tossicodipendenza ha rilievo in ambito assicurativo Infortuni e Malattia, perché dall'assicurazione sono esclusi, poiché non assicurabili, i soggetti tossicodipendenti, come pure sono non indennizzabili gli infortuni causati dall'uso di stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci). Agli effetti della circolazione stradale la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e prevede, altresì, interventi cautelativi dell'autorità.

Transazione (assicurazione R.C.)

L'assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un "contratto" (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l'assicurato) e quietanza (che attesta l'eseguito pagamento).

Transazione (concetto di)

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Trasporti (assicurazione)

I contratti che hanno per oggetto l'assicurazione dei rischi del trasporto si differenziano a seconda che si tratti di Merci, Valori, Responsabilità vettoriale, Corpi di navi, Responsabilità legale, Cantieri di riparazione, Rischi di costruzione. Relativamente alle Merci ed ai Valori l'elemento distintivo è rappresentato dal mezzo di trasporto utilizzato; mentre per i Corpi di navi, le caratteristiche di costruzione e finalità d'impiego, rappresentano oggetto di differenziazioni contrattuali.

Vengono garantiti i danni e le perdite materiali e dirette, subiti nel corso del viaggio o per il tempo di durata contrattuale.

I tassi di premio sono espressi pro-cento e computati sulla somma assicurata, relativamente alle garanzie Danni e sul limite di risarcimento per quanto concerne le garanzie di responsabilità.

Trattato di Roma

Il trattato di Roma, istitutivo della C.E.E., (oggi deinita U.E.) prevedeva nell'ottica della libera circolazione nel territorio comunitario dei beni e dei servizi, oltre che dei capitali e delle persone, la libertà di prestazione ed il diritto di stabilimento, ossia la facoltà per gli imprenditori comunitari di eseguire le loro prestazioni in tutto tale territorio e di istituire sedi secondarie in ogni località del medesimo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ciò per ogni tipo di attività, compresa quindi quella assicurativa. Dette facoltà avrebbero dovuto essere attuate con norme successive e, infatti, relativamente all'assicurazione, sono state emanate tre direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante per l'assicurazione Vita.

Tumulti popolari

Eventi rientranti nella garanzia scioperi ecc. a seguito dei quali abbiano a verificarsi danni e/o perdite materiali e dirette ai beni assicurati.

Vedi Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari.

Tutela giudiziaria (assicurazione)

Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata assicurazione delle spese legali e peritali perché intesa a sollevare l'assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonché di procedimenti.

Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di servizio, in quanto l'assicuratore non si limita a risarcire l'assicurato, nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.

U.E.A.

Vedi Unione Europea Assicuratori.

Ubriachezza

L'ubriachezza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni (perché dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, nè sono assicurabili le persone affette da alcolismo), sia agli effetti della circolazione stradale, poichè la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza (questa sussiste quando viene accertato un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti nel regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada) con sanzioni penali e amministrative (sospensione della patente) associate.

Umana solidarietà

Un infortunio che abbia caratteristiche di non indennizzabilità (ad esempio per grave imprudenza o negligenza) sarà tuttavia indennizzabile se l'atto è stato compiuto per dovere di solidarietà umana.

Unione Europea Assicuratori

Organismo a carattere culturale e professionale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UEA/Ordine del delfino.

Urto veicoli

Sono considerati in garanzia "Incendio" i danni provocati ai beni assicurati da urto e collisione di veicoli in circolazione, purché non risultino appartenere all'assicurato.

Usura

Con tale espressione si definisce l'insieme del logorio, corrosione e deterioramento subito dalle attrezzature e macchinari, che modificano lo stato originale e non sono connesse ad un fatto accidentale.

Valore a nuovo

È la spesa necessaria per la ricostruzione integrale dei fabbricati, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico ed uso. Pertanto in caso di danno si farà riferimento alle spese per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con altri beni nuovi uguali o equivalenti. Non vi concorre il valore dell'area.

Vedi anche Rimpiazzo.

Valore della cosa assicurata

Questo valore può essere stabilito all'atto della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Si parla allora di "polizza stimata", cui però si fa ricorso solo quando le circostanze lo rendono necessario. Non equivale a stima la dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti.

Valore intero

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno.

Valuta

In alcune forme assicurative (ad. es. Infortuni) il pagamento di quanto spettante all'assicurato viene effettuato comunque in Italia e in lire italiane, indipendentemente dal paese in cui il danno è avvenuto.

Variazione del rischio

Vedi Appendice.

Velocità di liquidazione

È la percentuale dei danni avvenuti in un esercizio e liquidati - dedotti i sinistri senza seguito e quelli appostati a riserva - nell'esercizio stesso.

Vendita

Vedi Cose assicurate (alienazione).

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm. 6, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

Vicinanza

Vedi Contiguità.

Vigilanza governativa

È esercitata (prima direttamente dal Ministero dell'Industria, ora tramite l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private - I.S.V.A.P.) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell'interesse degli assicurati, i quali, attraverso una percentuale sui premi, pagano un contributo per le spese relative.

Vincolo (assicurazione vita)

Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.

Relativamente alle assicurazioni Vita, nel caso di vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Vita intera

Assicurazione Vita che prevede il pagamento del capitale garantito alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga.

Vita media

Sono gli anni che, in media, rimangono ancora da vivere ad una persona di età x.

Vita probabile

Sono gli anni che, ad una persona di età x, restano da vivere con probabilità eguale a 1/2.

Vizio intrinseco della cosa assicurata

È quell'elemento disfunzionale, insito nella cosa assicurata, che può produrre o aggravare il danno. Se esso non viene denunziato all'assicuratore, questi - salvo patto contrario - non risponde dell'intero danno (o del maggior danno).

 

Info » Glossario | 25/07/2012